Alma Laboris Business School - Contratto di espansione, novità dalla circolare Inps: come funziona

Contratto di espansione, novità dalla circolare Inps: come funziona

Contratto di espansione, novità dalla circolare Inps: come funziona

La Circolare 143 dell’INPS sul contratto di espansione, ai sensi dell’articolo 41 del D.lgs n. 148/2015 con precisazioni in ordine all’obbligo contributivo del datore di lavoro precisa e modifica, dopo verifiche con il Dicastero del Lavoro, gli obblighi contributivi per le aziende interessate al ricorso di tale particolare tipologia di contratto.

L’articolo 26-quater del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, c.d. Rilancio, ha modificato l’art. 41 del Testo Unico degli ammortizzatori sociali introducendo in via sperimentale per gli anni 2019-2020 il contratto di espansione.

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Contratto di espansione, come funziona: quali imprese possono stipularlo e come

Il nuovo articolo 41 del citato decreto legislativo prevede che le imprese, con organico superiore alle 1000 unità e che rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (art. 20 del d.lgs. n. 148/2015), qualora intendano avviare percorsi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano modifiche dei processi aziendali, possono stipulare un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali, ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il fine, da questo punto di vista, è quello di recepire e sviluppare attività lavorative a contenuto più tecnico e assumere nuovi lavoratori con profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione.

Contratto di espansione per lavoratori già assunti: cosa dice la norma

Per quanto attiene ai lavoratori già in organico, il contratto di espansione deve indicare “la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto…”.

La norma prevede che per i lavoratori che non possono aderire allo scivolo pensionistico, indicato al comma 5 dell’articolo 41, al fine di garantire loro un’adeguata attività formativa finalizzata alla riqualificazione e all’aggiornamento delle loro competenze professionali, l’impresa può procedere a riduzioni orarie tutelabili con il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Contratto di espansione, come funziona l’obbligo di versamento del contributo addizionale

Con riferimento all’obbligo di versamento del contributo addizionale, indicato nella precedente circolare n. 98/2020 dell’INPS si era specificato che per l’integrazione straordinaria connessa al contratto di espansione “l’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate”.

Ma a seguito di ulteriori approfondimenti, il Ministero del Lavoro ha successivamente precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Per effetto di tale nuovo orientamento le indicazioni fornite con la circolare 98 citata sono superate.

Per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Le aziende, infine, potranno procedere al recupero degli importi eventualmente già versati a tale titolo.

Dott. Michele Regina

 

 

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