Accisa alcolici: a quali si applica, quali sono le aliquote


Tutto ciò che c’è da sapere sulle imposte riguardanti bevande contenenti alcol e affini: ecco le ultime notizie
Da diverso tempo l’Unione Europea, ma anche altre organizzazioni di Paesi esterni al Vecchio Continente, ha stabilito che alcuni prodotti, come quelli del genere alimentare, siano soggetti ad alcune imposte. In modo particolare, le accise possono riguardare gli alcolici, ma anche i cosiddetti prodotti intermedi. A seconda del prodotto di cui parliamo, le stesse imposte hanno delle aliquote differenti, stabilite dalla normativa vigente, così come degli adempimenti ai quali alcuni soggetti devono sottostare.
A partire dal 1° gennaio 2025, in Italia sono entrate in vigore importanti modifiche al sistema delle accise sui prodotti alcolici, introdotte dalla Legge 207/2024 e dal Decreto Legislativo 43/2025. Queste novità riguardano principalmente la birra, l'alcol etilico e i prodotti intermedi.
Che cosa sono le accise sugli alcolici?

L’accisa può dunque essere applicata sia sulla fabbricazione del prodotto alcolico che sulla sua vendita. Il vantaggio per lo Stato, piuttosto manifesto, è quello di avere un continuo gettito per quanto riguarda le sue entrate; per il consumatore ciò è decisamente meno gradito, proprio perché generalmente le accise incidono non poco sul prezzo.
Esiste una differenza fondamentale che separa l’IVA da un’accisa: mentre la prima si applica in maniera commisurata al valore dei prodotti (imposta ad valorem), la seconda viene applicata sulla quantità fisica dei prodotti (imposta specifica).
Accise sugli alcolici in Italia: novità 2025
A partire dal 1° gennaio 2025, il sistema delle accise sui prodotti alcolici in Italia ha subito importanti modifiche, riguardanti principalmente birra, alcol etilico e prodotti intermedi.
Birra
Le aliquote accise sulla birra sono state ridefinite come segue:
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Aliquota standard: 2,99 €/hl/°Plato
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Microbirrifici (produzione annua fino a 10.000 hl): 50% dell'aliquota standard
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Birrifici con produzione annua tra 10.000 e 30.000 hl: 30% dell'aliquota standard
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Birrifici con produzione annua tra 30.000 e 60.000 hl: 20% dell'aliquota standard
Queste agevolazioni sono ora strutturali e permanenti, a sostegno dei piccoli produttori italiani.
Alcol etilico e prodotti intermedi
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Alcol etilico: aliquota fissata a 1.035,52 €/hl anidro
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Prodotti intermedi (sherry, porto, vermouth): aliquota di 88,67 €/hl
Vino
Per il vino, fermo o spumante, non sono previste accise. È comunque importante che il vino rispetti i criteri di classificazione, in particolare per i vini spumanti destinati al commercio internazionale.
Riforma accise 2025
Dal 2025 è stato introdotto il sistema dei Soggetti Obbligati Accreditati (SOAC), pensato per semplificare e rendere più efficienti le procedure fiscali relative alle accise, migliorando la gestione e il controllo dei flussi di alcolici sul mercato nazionale e internazionale.
Storico Accise dal 2020
Quali sono gli alcolici soggetti ad accisa nel 2021?
Stando a quanto riportato in maniera ufficiale dal portale dell’Unione Europea, i prodotti alcolici che sono soggetti ad accisa nel 2021 sono essenzialmente suddivisi in cinque categorie:
- birra o miscele di birra e di bevande non alcoliche
- vino
- altre bevande fermentate, come il sidro
- prodotti intermedi, come lo sherry o il porto
- alcol etilico/alcolici
L’Italia è uno Stato membro dell’UE; va da sé che i provvedimenti contenuti nella normativa comunitaria che disciplina le accise sui prodotti alcolici coinvolge anche il commercio nel nostro Paese.
Aliquota accisa alcolici: le percentuali per il 2021
Fatte queste doverose premesse, al fine di inquadrare bene quale sia l’argomento di questa trattazione, occorre comprendere qual è l’attuale aliquota – o, meglio, quali siano le attuali aliquote – per quanto riguarda gli alcolici. Al 2021, le percentuali non sono andate incontro a particolari cambiamenti.
Accisa alcolici 2021: le aliquote vigenti
Abbiamo già elencato le varie tipologie di prodotti alcolici per i quali normalmente viene applicata un’accisa. L’aliquota sui beni venduti è dipendente dalla tipologia di prodotto di cui parliamo. Allo stesso modo, va specificato che gli Stati dell’Unione Europea normalmente applicano delle accise diverse dipendentemente dal Paese di immissione al consumo.
L’aliquota attuale sulla cosiddetta alcole etilico viene misurata in euro per ettolitro anidro, particolare unità di misura utilizzata in relazione ai litri di sostanza pura presenti all’interno della soluzione. Nel 2021, questa è di 1035,52 euro per ettolitro anidro. Per quanto invece riguarda la birra, l’aliquota viene calcolata per ettolitro e per grado plato, e attualmente ammonta a 2,99 euro.
La normativa comunitaria non prevede invece per l’Italia un’accisa per quanto riguarda i prodotti vinicoli: l’aliquota, sia per gli sparkling wine (spumanti) che gli still wine (vino) è zero. Stesso discorso per le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: sia quelle still (ferme) che sparkling (frizzanti) sono fissate a zero.
Accisa prodotti alcolici intermedi: qual è l’aliquota attuale
Particolare discorso meritano i cosiddetti prodotti intermedi. Quali sono? Si tratta di una peculiare categoria dei prodotti alcolici che, dal punto di vista fiscale, vengono così inquadrati:
- codici NC 2204, 2205, 2206, diversi dai precedenti casi, con titolo alcolometrico effettivo > 1,2% e ≤ 22%;
- qualsiasi bevanda fermentata tranquilla con titolo alc.> 5,5% o gassata con titolo > 8,5% che non derivi interamente da fermentazione.
I prodotti alcolici intermedi hanno un’accisa, calcolata in base agli ettolitri. Questa è attualmente di 88,67 euro.
Accisa alcolici 2021, alcuni adempimenti connessi a detenzione e vendita
A proposito dell’accisa da applicare sui prodotti alcolici, l’Unione Europea ha stabilito degli adempimenti per quanto riguarda la detenzione e la vendita di beni contenenti dell’alcol. Nello specifico, dallo scorso 30 giugno 2019, un decreto legge ha reintrodotto l’obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici. Se prima una parziale abrogazione aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini, questa ora non ha più effetto.
L’obbligo di denuncia fiscale è solo uno dei tanti adempimenti che sono connessi alla detenzione e alla vendita dei prodotti alcolici. Ne esistono altri relativi al trasporto, alla detenzione e alla vendita di profumerie alcoliche, oppure a soggetti particolari, come i soggetti produttori di vino e i piccoli produttori di vino. Tutte le informazioni sono presenti sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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