È possibile il pignoramento del TFR accantonato in azienda o in un fondo?

È possibile il pignoramento del TFR accantonato in azienda o in un fondo?

Debiti: pignoramento possibile sul trattamento e sull’indennità di fine rapporto sia quando versato al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro sia quando è ancora presso l’azienda o nei fondi di previdenza complementare. 

 

Si può pignorare il TFR accantonato in azienda o in un fondo di previdenza complementare?

La questione è stata di recente analizzata dalla Cassazione (Cass. ord. n. 19708/18 del 25.07.2018) che ha fornito una risposta valida sia per i dipendenti pubblici (ai quali spetta l’indennità di fine rapporto), sia per i dipendenti privati (ai quali spetta il trattamento di fine rapporto). Ma procediamo con ordine e vediamo qual è stata la sintesi di questa interessante pronuncia.

Come certamente risaputo, il creditore può pignorare tutti i beni del debitore, sia che questi siano nella sua materiale disponibilità (ad esempio un’automobile, l’arredo di casa), sia che invece si trovino invece presso terzi (ad esempio un conto corrente, detenuto presso una banca; lo stipendio, non ancora erogato dal datore di lavoro ma già maturato o in corso di maturazione; le mensilità della pensione o dei canoni di affitto, ecc.). Condizione necessaria e sufficiente per eseguire il pignoramento presso terzi è che il debitore abbia maturato il diritto a percepire la somma. Non vi è dubbio che il diritto allo stipendio, alla pensione o ai canoni di locazione scatti alla fine di ogni mese. Il dubbio però è stato posto per il TFR e per l’indennità di fine rapporto: è stato sostenuto, infatti, che il diritto a percepire tali somme maturi solo alla fine del rapporto di lavoro, ossia con il licenziamento, le dimissioni o la risoluzione consensuale del contratto. Prima di tale momento, il lavoratore non vanterebbe alcun diritto sui ratei del TFR che annualmente vengono accantonati e conservati in azienda, oppure versati al fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps oppure conferiti in un fondo di previdenza complementare.

La Cassazione, però, non condivide questo principio. Anzi, sostiene che il diritto al TFR e all’indennità di fine rapporto scatti di volta in volta quando si matura il diritto ai ratei, anche se le somme non vengono materialmente versate al dipendente se non dopo la cessazione del contratto di lavoro.

Per usare la stessa terminologia tecnica usata dalla Corte, le quote accantonate del Tfr hanno una «potenzialità satisfattiva futura e corrispondono a un diritto certo e liquido di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità». Tradotto in termini più semplici: si tratta di soldi di cui il dipendente è già titolare anche se per vederle sul proprio conto ci vorrà il licenziamento o le dimissioni.

Tale principio – continua poi la Corte – vale anche dopo la riforma della disciplina del trattamento di fine rapporto ed è applicabile tanto ai dipendenti privati quanto ai lavoratori del settore pubblico.

Ricordiamo che in passato la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’originario regime di impignorabilità del TFR. Sicché oggi è pignorabile negli stessi limiti in cui lo è lo stipendio, ossia entro massimo un quinto. Ma non importa – questa in sostanza la conclusione della sentenza in commento – se tali somme non sono state ancora versate al titolare e sono invece depositate in azienda, nel fondo di tesoreria dello Stato presso l’Inps oppure in un fondo di previdenza complementare. Il pignoramento sarà ugualmente legittimo. Con il risultato che, in caso di aggressione da parte del creditore, il dipendente si vedrà corrispondere solo i quattro quinti del trattamento o dell’indennità di fine rapporto maturata negli anni.

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