Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo indennità risarcitoria

Una delle questioni che maggiormente interessano i lavoratori dipendenti che vanno incontro alla casistica per cui si verifica il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è senza dubbio quello dell’indennità risarcitoria, sulla quale vige un’apposita normativa. Si tratta di una fattispecie, questa, che sussiste ad alcune condizioni: vediamo insieme come funziona.

 

Che cos’è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Prima di addentrarci nella trattazione vera e propria della questione, occorre comprendere che cos’è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Si tratta di un’eventualità che può incorrere nel rapporto tra datore di lavoro e dipendente, per motivazioni del tutto estranee alla volontà di quest’ultimo.

Si verifica il cosiddetto giustificato motivo oggettivo, infatti, quando un lavoratore viene licenziato per ragioni che non sono dipendenti da lui stesso in senso stretto, bensì da fattori esterni: l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro, il regolare funzionamento dell’azienda. Nello specifico, la legge parla di crisi d’impresa, cessazione di attività, o il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che questo possa essere ricollocato in altra area o in altro ruolo. Si tratta, secondo la normativa, della risposta dell’impresa ad esigenze oggettive.

Un esempio di eventualità in cui si verifica un licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere la condizione per cui l’azienda sta avendo un andamento economico poco favorevole, oppure quella per la quale il datore di lavoro abbia l’esigenza di ridurre i costi, o aumentare i profitti, decidendo di tagliare il personale.

Indennità risarcitoria licenziamento per giustificato motivo oggettivo: come funziona

La legge ha predisposto una tutela per quanto riguarda il dipendente che va incontro a licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tra le più interessanti è sicuramente quella dell’indennità risarcitoria, che spetta al lavoratore in alcuni casi disciplinati dalle norme vigenti.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo 2020, a chi spetta l’indennità risarcitoria?

Alla base dell’argomento che stiamo per trattare, vi è la condizione secondo cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa avvenire in maniera illegittima. In questo caso, qualora la giustizia ritenga che sussista l’eventualità che vi sia l’illegittimità del provvedimento preso dal datore di lavoro, il dipendente ha diritto a varie forme di tutela. Tra queste, vi è senza dubbio la riscossione di un’indennità risarcitoria.

Le ultime novità poste in essere dall’abolizione dell’articolo 18 da parte del Jobs Act, viene esclusa la possibilità per cui vi sia il reintegro del lavoratore sul posto di lavoro. Dunque, resta l’indennità risarcitoria, la cui entità è diversa a seconda del dipendente.

Indennità risarcitoria, quando c’è nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Possiamo quantificare l’ammontare che spetta a un lavoratore che ha diritto a un’indennità risarcitoria, nei casi in cui ci sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per motivazioni economiche che vengono giudicate insussistenti, rendendo illegittimo il provvedimento.

La legge distingue la casistica. Innanzitutto, va specificato che l’ammontare dell’indennità varia non solo a seconda della gravità del motivo che ha determinato il licenziamento illegittimo, ma anche della dimensione dell’azienda.

Ad esempio, qualora l’azienda abbia delle dimensioni ridotte, ovvero abbia al massimo 15 dipendenti, e sia accertata l’illegittimità del licenziamento per mancanza di giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia avvenuto entro il 13 luglio 2018, deve dare al lavoratore un’indennità risarcitoria non inferiore a 2 mensilità e non superiore a 6 mensilità. Nel caso in cui l’azienda abbia più di 15 dipendenti, e dunque possiamo inquadrarla come un’azienda di dimensioni più grandi, l’indennità risarcitoria ammonta a un importo non inferiore a 4 mensilità e non superiore a 24 mensilità.

Qualora invece il licenziamento sia avvenuto dopo il 14 luglio 2018, al lavoratore spetta un’indennità non inferiore a 3 e non superiore a 6 mensilità, se l’azienda ha al massimo 15 dipendenti. Se, invece, l’azienda ha più di 15 dipendenti, l’indennità non è inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità.  

Questi cambiamenti si sono prospettati quando è stato approvato il cosiddetto Decreto Dignità. Per i contratti già in essere prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, e prima del 7 marzo 2015, la mancanza di un giustificato motivo oggettivo prevede la stessa tutela del licenziamento discriminatorio: reintegro e risarcimento, ossia il pagamento di non meno di 5 mesi di stipendio, calcolato sulla base dell’ultima retribuzione dal giorno del licenziamento, fino a quello dell’effettivo reintegro, più il versamento dei contributi.

 

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