Licenziamento per giusta causa e Naspi: decorrenza e ticket contributo disoccupazione

Licenziamento per giusta causa e Naspi: decorrenza e ticket contributo disoccupazione

Tutto quanto c’è da conoscere per quanto riguarda la relazione tra questa fattispecie di interruzione di rapporto di lavoro e l’indennità

L’indennità di disoccupazione, senza dubbio un argomento molto importante per quanto riguarda la disciplina di quanto accade in seguito a un licenziamento per giusta causa. La cosiddetta Naspi comporta un periodo di decorrenza, e consiste in un cosiddetto ticket licenziamento, da versare in casi di questo tipo, che va a formare quello che è comunemente detto contributo.

Licenziamento per giusta causa, che cos’è la Naspi: definizione Inps

Prima di analizzare il fenomeno nelle sue particolarità, occorre comprendere che cos’è la Naspi. Per farlo, ci rifacciamo alla definizione che l’Inps ha dato in materia, alla quale possiamo, per ovvie ragioni, attribuire crismi di ufficialità.

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'articolo 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 – che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015”. La stessa Inps ricorda che si tratta di un vero e proprio diritto del lavoratore, che viene erogato solo su domanda del diretto interessato.  

Licenziamento giusta causa contributo Naspi, chi ha diritto al ticket

La normativa in vigore, aggiornatasi in maniera consistente e rilevante con la Riforma Fornero del 2012, ma anche con la Legge di Bilancio 2018, stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta ad ogni lavoratore con rapporto di lavoro subordinato che ha perduto involontariamente l'occupazione.

Chi ha diritto al contributo Naspi?

In questi casi, come si legge, rientrano anche quelli di:

  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni nel periodo tutelato per maternità;
  • risoluzione consensuale a seguito della conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale del Lavoro nei casi in cui il datore voglia licenziare per giustificato motivo oggettivo;
  • risoluzione consensuale del rapporto a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra unità produttiva distante oltre 50 km dalla sua residenza o mediamente raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
  • mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Come funziona in caso di licenziamento per giusta causa? Questa fattispecie rientra nella casistica sopra elencata di evenienze nelle quali il lavoratore abbia perduto l’occupazione in maniera involontaria.

Dal punto di vista giuridico, qual è la motivazione di ciò? Essa consiste nel fatto che, pur essendo il licenziamento per giusta causa la conseguenza di una grave inadempienza del lavoratore, o di una sua condotta particolarmente scorretta, a tal punto da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro, venga comunque considerata un’evenienza non dipendente dalla volontà del soggetto stesso.

Ciò perché non si tratta della fattispecie in cui vengono presentate le dimissioni, ossia il caso in cui l’interruzione del lavoro avvenga per volontà del dipendente, ma di qualcosa indipendente dalle scelte del lavoratore. Fanno eccezione in tal senso le dimissioni per giusta causa, queste sì richieste dal dipendente, ma comunque non collegate direttamente alla volontà del lavoratore.Naspi Giusta Causa

Ticket licenziamento Naspi, quanto spetta e come funziona

Dunque, la Naspi spetta solo ai cosiddetti ‘disoccupati involontari’. Inoltre, questa indennità non spetta ai dipendenti statali, ma ai lavoratori impiegati nel settore privato. Per percepire la Naspi, il lavoratore: deve essere stato assunto con contratto di lavoro dipendente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; non deve aver mai presentato le dimissioni, se non per giusta causa; deve aver maturato 13 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni; deve aver effettuato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.

Al lavoratore oggetto di licenziamento per giusta causa spetta un assegno per un periodo pari alla metà delle settimane contribuite nei precedenti 4 anni; dunque, va da sé che chi ha lavorato in maniera ininterrotta per 4 anni, ha diritto a 2 anni di disoccupazione.

Il cosiddetto ticket di licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NASpI, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, fissato per il 2019 nella misura di 1221,44 euro. Inoltre, per gli eventi di licenziamento avvenuti dall’1 gennaio al 31 dicembre 2019 il ticket di licenziamento da corrispondere al dipendente è di 500,79 euro, contro i 495,34 euro dello scorso anno; dunque, il nuovo importo Naspi passa da 1486,02 euro a 1502,37 euro.

Licenziamento giusta causa Naspi, decorrenza della disoccupazione

La normativa ha disciplinato anche la decorrenza della Naspi, che spetta al lavoratore in tempi diversi a seconda della tipologia di interruzione del rapporto di lavoro. Essa, come riporta l’Inps, viene erogata:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno successivo alla cessazione, ma entro i termini di legge;
  • dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda viene presentata entro il trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.

La Naspi viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

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