Dimissioni per giusta causa: esempi di motivi, preavviso, convalida

Dimissioni per giusta causa: esempi di motivi, preavviso, convalida

Tutto ciò che c'è da sapere su una fattispecie di interruzione della normale prosecuzione del rapporto di lavoro

Una delle circostanze nelle quali può imbattersi un dipendente nel corso della propria vita lavorativa sono le dimissioni per giusta causa, particolare fattispecie, opportunamente regolamentata dalla legge, per la quale un lavoratore lascia il suo posto in seguito a una serie di motivi, o a un motivo in particolare, per il quale gli è assolutamente consentito farlo. Ecco tutte le info su questa occorrenza: i termini di preavviso che occorrono, come funziona la convalida, e gli esempi di motivazioni in tal senso previsti dalla legge.

Definizione di giusta causa: significato giuridico dell’espressione

Nonostante si tratti in questa sede di dimissioni, e dunque della conclusione del rapporto di lavoro richiesta dal dipendente e non dal datore di lavoro, l’espressione ‘giusta causa’ viene spesso accostata al concetto di licenziamento. In questo caso, si tratta dell’interruzione di un contratto di lavoro, giuridicamente nota come ‘recessione’, richiesta dal datore di lavoro.

Perché ciò avvenga occorre che sussista la cosiddetta ‘giusta causa’, ossia una grave inadempienza o trasgressione da parte del lavoratore, di rilevanza tale, da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro, e dunque da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base del contratto. Ciò, come detto, vale per il licenziamento per giusta causa.

La stessa espressione viene utilizzata con il medesimo funzionamento anche per quanto riguarda le dimissioni per giusta causa, che avvengono nei casi in cui il lavoratore ha la facoltà di interrompere il rapporto di lavoro con il suo datore, ossia per motivi determinati da specifiche cause che coinvolgono il comportamento del datore nei confronti del dipendente.

Motivi dimissioni per giusta causa, esempi circolare 163 del 2003 Inps

Nonostante se ne parli, alle volte, con una certa leggerezza, i motivi che regolano le dimissioni per giusta causa di un lavoratore sono esplicati in maniera piuttosto chiara con la circolare n° 163 del 2003 dell’Inps. Questa elenca in modo pedissequo e completo tutte le fattispecie nelle quali sussiste l’esistenza del parametro di ‘giusta causa’:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing, ossia crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (spesso, tra l’altro, tali comportamenti consistono in molestie sessuali o “demansionamento”, già previsti come giusta causa di dimissioni). Il mobbing è una figura ormai accettata dalla giurisprudenza (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (anche Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
  • spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999);
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985). Dimissioni Contratto

Dimissioni per giusta causa, quali sono i termini di preavviso?

Quando si tratta di dimissioni per giusta causa, il termine ‘preavviso’ appare piuttosto relativo. Il lasso di tempo entro il quale il lavoratore deve comunicare al proprio datore le proprie intenzioni qualora decida di dimettersi per quella che viene considerata una giusta causa, infatti, non è considerato obbligatorio dalla legge.

Con la suddetta circolare 163/2003 l’Inps ha ribadito come, qualora quest’ultima sussista, il lavoratore abbia diritto a presentare le dimissioni senza essere obbligato a dare un preavviso, dato che si tratta di una diretta conseguenza di un inadempimento del datore di lavoro.

Ad esempio, quando un lavoratore subisce gli effetti di un comportamento ingiurioso da parte del datore, ma anche quando subisce mobbing, o un’altra delle cause sopra elencate, non è tenuto a comunicare con un preavviso le proprie intenzioni.

Convalida dimissioni per giusta causa, ecco come funziona

In tempi piuttosto recenti, la procedura di convalida delle dimissioni per giusta causa è stata modificata, per far spazio a nuove modalità, ma anche alla reintroduzione della convalida preventiva per tutte le dimissioni e risoluzioni consensuali effettuate tra il datore di lavoro e il lavoratore. Il tutto, viene stipulato per evitare che vengano convalidate delle dimissioni in bianco.

Come funziona questo procedimento? Il dipendente è obbligato a confermare le sue intenzioni di dimettersi attraverso il compimento di procedure di vario genere, al fine di garantire l’individuazione della data effettiva delle dimissioni, e il fatto che il lavoratore abbia la chiara ed inequivocabile volontà di recedere dal contratto di lavoro. Esiste per il dipendente l’obbligo di compilare un modello, modificabile in maniera telematica.

Dimissioni per giusta causa Naspi: quando spetta l’indennità di disoccupazione

Altro interessante aspetto per i lavoratori che intendano ricorrere alle dimissioni per giusta causa sono i casi in cui spetta loro l’indennità di disoccupazione Naspi. A tal proposito l’Inps, tramite il suo portale ufficiale, specifica che questa spetti ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione.

Nonostante ciò possa lasciar presagire che questa fattispecie si riferisca solo ai dipendenti che sono stati licenziati dal proprio datore di lavoro, il fatto che le dimissioni vengano presentate per giusta causa implica che il lavoratore ha comunque diritto alla Naspi, qualora soddisfi gli altri requisiti dettati dalla legge a tal proposito. Questo perché, come scritto nella circolare 97/2003 dell’Inps, “le dimissioni non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore poiché sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro”.

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