Alma Laboris Business School - Residenza fiscale persone fisiche: regole 2026 aggiornate

Residenza fiscale persone fisiche: regole 2026 aggiornate

Residenza fiscale persone fisiche: regole 2026 aggiornate

Vivere per alcuni mesi all'estero, lavorare da remoto per un'impresa italiana, mantenere la famiglia in Italia oppure iscriversi all'AIRE: nessuno di questi elementi, preso isolatamente e fuori dal contesto, consente sempre di stabilire con sicurezza dove una persona debba pagare le imposte.

La residenza fiscale delle persone fisiche dipende da criteri precisi. La disciplina italiana è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 209/2023 e le nuove regole, applicabili dal periodo d'imposta 2024, restano il riferimento anche nel 2026.

La novità più importante è l'introduzione espressa della presenza fisica in Italia tra i criteri sufficienti per essere considerati fiscalmente residenti. È cambiato anche il concetto fiscale di domicilio, mentre l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non rappresenta più un criterio assoluto, ma una presunzione che ammette prova contraria.

Quando una persona è fiscalmente residente in Italia

L'articolo 2 del TUIR stabilisce che una persona è considerata fiscalmente residente in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, ricorre almeno una delle condizioni previste dalla norma.

I criteri sono:

  • residenza in Italia ai sensi del Codice civile;
  • domicilio in Italia;
  • presenza fisica nel territorio dello Stato;
  • iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, salvo prova contraria.

Questi criteri sono alternativi. Non devono quindi essere presenti contemporaneamente.

Se anche uno solo ricorre per la maggior parte dell'anno, la persona può essere considerata fiscalmente residente in Italia.

La regola dei 183 giorni

Quando si parla di residenza fiscale viene spesso utilizzata la formula dei "183 giorni". È sostanzialmente corretta, ma deve essere letta insieme alla norma.

Il requisito deve ricorrere per la maggior parte del periodo d'imposta. Per una persona fisica il periodo d'imposta coincide normalmente con l'anno solare.

Servono quindi:

  • almeno 183 giorni in un anno di 365 giorni;
  • almeno 184 giorni in un anno bisestile.

Dal 2024 il TUIR precisa inoltre che devono essere considerate anche le frazioni di giorno.

L'Agenzia delle Entrate, nei chiarimenti sulla nuova disciplina, ha confermato che la semplice presenza nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d'imposta può essere sufficiente a determinare la residenza fiscale, anche quando non ricorrono gli altri criteri.

Il punto è stato illustrato dall'Agenzia anche nel proprio documento sulla residenza fiscale, pubblicato in occasione della Circolare 20/E del 4 novembre 2024.

Presenza fisica: cosa cambia per chi lavora in smart working

L'introduzione della presenza fisica assume particolare importanza per chi lavora da remoto.

Immaginiamo un lavoratore formalmente assunto da un'impresa estera che trascorra più di metà dell'anno lavorando dalla propria abitazione in Italia.

Anche se il datore di lavoro è all'estero e il lavoratore possiede interessi economici fuori dall'Italia, la permanenza fisica nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta può essere sufficiente, secondo la normativa interna, a configurare la residenza fiscale italiana.

Questo rende molto meno affidabile il ragionamento secondo cui "lavoro per un'azienda straniera, quindi sono fiscalmente residente all'estero".

Il luogo del datore di lavoro e il luogo della residenza fiscale del dipendente sono questioni differenti.

Cosa significa domicilio fiscale dopo la riforma

Un'altra modifica importante riguarda il domicilio.

Prima della riforma il TUIR richiamava sostanzialmente il concetto civilistico di domicilio, legato alla sede principale degli affari e interessi della persona.

Oggi, ai fini dell'articolo 2 TUIR, il domicilio viene definito specificamente come il luogo nel quale si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona.

Il legislatore ha quindi attribuito un peso esplicito alla dimensione personale.

Possono diventare rilevanti, per esempio, la presenza del coniuge o del partner, dei figli e le relazioni personali stabili che dimostrano un effettivo radicamento nel territorio.

Questo significa che una persona può trovarsi in una situazione molto più complessa di quella descritta dal semplice luogo in cui percepisce il proprio stipendio.

Residenza civilistica e residenza fiscale

Tra i criteri rimane anche la residenza prevista dal Codice civile, cioè il luogo della dimora abituale.

Non coincide necessariamente con il domicilio fiscale.

Una persona può infatti avere rapporti personali prevalenti in un determinato luogo e, contemporaneamente, organizzare diversamente la propria presenza materiale nel corso dell'anno.

Ai fini fiscali occorre quindi ricostruire i fatti e verificare separatamente i diversi criteri previsti dalla norma.

È proprio la loro alternatività a rendere rischioso affidarsi a una singola circostanza formale.

L'iscrizione anagrafica rende automaticamente residenti?

La riforma ha modificato anche questo punto.

In passato l'iscrizione per la maggior parte dell'anno nell'anagrafe della popolazione residente costituiva un criterio particolarmente rigido.

Con la nuova formulazione dell'articolo 2 si tratta invece di una presunzione relativa.

Una persona iscritta nell'anagrafe italiana per la maggior parte del periodo d'imposta viene quindi presunta fiscalmente residente, ma può fornire prova contraria.

Il cambiamento è significativo perché attribuisce maggiore peso alla situazione concreta.

Questo non significa, però, che sia sufficiente sostenere genericamente di aver vissuto all'estero. La prova deve essere coerente con le effettive circostanze personali e con la localizzazione della vita del contribuente.

Iscrizione AIRE: basta per non essere residenti fiscalmente in Italia?

No. È un altro equivoco molto diffuso.

L'iscrizione all'AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, è un importante adempimento anagrafico per i cittadini italiani che trasferiscono stabilmente la propria residenza fuori dal Paese nelle condizioni previste dalla legge.

Il Ministero degli Affari Esteri illustra modalità e obblighi relativi all'iscrizione.

Dal punto di vista fiscale, però, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione all'AIRE non eliminano automaticamente gli altri criteri dell'articolo 2.

Una persona potrebbe essere iscritta all'AIRE ma trascorrere comunque in Italia la maggior parte dell'anno. Oppure potrebbe mantenere nel territorio italiano il proprio domicilio fiscale sulla base delle relazioni personali e familiari.

In questi casi bisogna analizzare la situazione concreta.

Un esempio: lavoratore trasferito all'estero

Consideriamo Marco, che il 1° febbraio si trasferisce professionalmente in Germania, prende in affitto un appartamento e si iscrive all'AIRE.

La moglie e i figli rimangono però stabilmente in Italia e Marco torna nel Paese molto frequentemente.

Non sarebbe corretto concludere automaticamente che l'iscrizione all'AIRE lo renda fiscalmente non residente.

Occorrerebbe verificare:

  • quanti giorni abbia trascorso fisicamente in Italia;
  • dove si trovi la sua dimora abituale;
  • dove si sviluppino principalmente le relazioni personali e familiari;
  • come si applichi l'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania.

La residenza fiscale nasce dall'analisi complessiva delle circostanze, non da un singolo certificato.

Perché essere fiscalmente residenti cambia la tassazione

La distinzione ha conseguenze sostanziali.

Il TUIR prevede che, in termini generali, il residente sia assoggettato alle imposte italiane sul proprio reddito complessivo, comprendendo anche i redditi posseduti all'estero secondo il principio della worldwide taxation.

Il non residente, invece, viene generalmente tassato in Italia sui redditi che la normativa considera prodotti nel territorio dello Stato.

Questo significa che stabilire erroneamente la residenza fiscale può incidere su redditi di lavoro, investimenti, immobili, dividendi e altre attività detenute fuori dall'Italia.

Possono inoltre assumere rilievo gli obblighi di monitoraggio delle attività estere e i relativi adempimenti dichiarativi.

Cosa succede se due Stati considerano la stessa persona residente

È possibile che la normativa interna di due Paesi porti entrambi a considerare una persona fiscalmente residente.

È il caso della cosiddetta doppia residenza fiscale.

A questo punto entra in gioco l'eventuale Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra i due Stati.

Il modello elaborato dall'OCSE prevede, per le persone fisiche, una sequenza di criteri utilizzati per risolvere il conflitto.

In linea generale vengono considerati:

  1. abitazione permanente disponibile;
  2. centro degli interessi vitali, valutando relazioni personali ed economiche;
  3. soggiorno abituale;
  4. nazionalità;
  5. eventuale accordo tra le autorità competenti.

L'applicazione concreta deve però essere verificata sulla specifica Convenzione sottoscritta dall'Italia con il Paese interessato, perché il testo convenzionale prevale, nei limiti previsti, sulla disciplina interna.

Residenza fiscale e trasferimento all'estero: quali prove contano

Nei casi dubbi assumono importanza le evidenze concrete.

Possono contribuire alla ricostruzione, a seconda delle circostanze:

  • contratti di locazione o acquisto dell'abitazione;
  • consumi domestici;
  • documentazione relativa alla presenza fisica;
  • contratti di lavoro;
  • iscrizione dei figli a scuola;
  • rapporti familiari;
  • utilizzo di servizi sanitari;
  • movimenti e attività svolte nei diversi Paesi;
  • iscrizioni amministrative e fiscali estere.

Non esiste un singolo documento capace di risolvere ogni situazione. Quanto più la vita della persona è distribuita tra più Stati, tanto più diventa necessaria una valutazione coordinata degli elementi disponibili.

Residenza fiscale delle persone fisiche: perché i 183 giorni non bastano sempre

La residenza fiscale delle persone fisiche non può essere ridotta alla sola domanda "dove hai trascorso 183 giorni?".

La presenza fisica è oggi un criterio autonomo e molto importante, ma accanto ad essa rimangono residenza civilistica, domicilio e iscrizione anagrafica. Basta che uno dei criteri previsti ricorra per la maggior parte del periodo d'imposta perché, secondo la normativa interna, possa configurarsi la residenza italiana.

Quando entra in gioco un secondo Paese, l'analisi deve inoltre considerare la relativa Convenzione contro le doppie imposizioni.

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Per chi si muove tra Paesi diversi, quindi, la domanda decisiva non è dove abbia formalmente dichiarato di vivere. È dove, secondo i criteri fiscali applicabili, la sua vita risulta realmente localizzata.

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