Alma Laboris Business School - Esterovestizione: significato, esempi e regole 2026

Esterovestizione: significato, esempi e regole 2026

Esterovestizione: significato, esempi e regole 2026

Una società è costituita all'estero, ha una sede legale fuori dall'Italia e magari dispone anche di un ufficio locale. Le decisioni strategiche, però, vengono prese stabilmente da amministratori che operano dall'Italia e la gestione quotidiana viene coordinata da qui. È in situazioni di questo tipo che può emergere il tema dell'esterovestizione.

Il termine indica, in sintesi, la localizzazione formale all'estero della residenza fiscale di una società che, sulla base dei criteri sostanziali previsti dalla normativa, può invece essere considerata residente in Italia.

Dal 2024 il quadro è cambiato. La riforma della fiscalità internazionale ha modificato l'articolo 73 del TUIR, sostituendo i precedenti riferimenti alla sede dell'amministrazione e all'oggetto principale con due criteri più definiti: sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. Sono questi i concetti da utilizzare anche nel 2026.

Esterovestizione: significato

Con esterovestizione societaria si descrive normalmente il fenomeno di una società formalmente collocata all'estero che presenta però elementi tali da determinarne la residenza fiscale in Italia.

Il problema nasce dalla differenza tra la localizzazione dichiarata nei documenti societari e il luogo nel quale vengono realmente esercitate le funzioni che la normativa considera decisive ai fini fiscali.

La Corte di Cassazione ha più volte affrontato casi di questo tipo, valorizzando gli elementi sostanziali della gestione anziché fermarsi alla sola sede formale. In una decisione richiamata anche da FiscoOggi, per esempio, è stata considerata rilevante la divergenza tra gli amministratori formalmente indicati e i poteri sostanziali di management esercitati in Italia.

Una sede legale estera, quindi, non è sufficiente da sola a garantire che la società venga considerata fiscalmente non residente.

Quando una società è fiscalmente residente in Italia

L'articolo 73 del TUIR stabilisce che società ed enti sono considerati fiscalmente residenti in Italia quando, per la maggior parte del periodo d'imposta, possiedono nel territorio dello Stato almeno uno dei seguenti elementi:

  • sede legale;
  • sede di direzione effettiva;
  • gestione ordinaria in via principale.

I tre criteri sono alternativi.

Questo significa che una società costituita legalmente in un altro Paese può essere comunque considerata residente in Italia se qui si trova la sede di direzione effettiva oppure viene esercitata in via principale la gestione ordinaria.

La questione dell'esterovestizione ruota soprattutto attorno a questi due elementi sostanziali.

Cos'è la sede di direzione effettiva

Il legislatore fornisce oggi una definizione esplicita.

Per sede di direzione effettiva si intende il luogo nel quale avviene la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso.

Non è quindi sufficiente chiedersi dove venga formalmente convocato un consiglio di amministrazione.

Occorre comprendere dove vengono realmente prese decisioni come:

  • definizione della strategia aziendale;
  • approvazione di investimenti rilevanti;
  • decisioni finanziarie;
  • scelte relative ai principali mercati;
  • indirizzi sulla gestione del gruppo;
  • decisioni relative a operazioni straordinarie.

Se i verbali vengono firmati all'estero ma le decisioni sono già state sostanzialmente elaborate e assunte in Italia, il dato formale potrebbe non coincidere con la realtà gestionale.

Cosa significa gestione ordinaria in via principale

Il secondo criterio introdotto dalla riforma guarda invece alla dimensione quotidiana dell'impresa.

Per gestione ordinaria il TUIR intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società nel suo complesso.

Non si osservano quindi soltanto le grandi decisioni del vertice, ma anche il luogo dal quale viene realmente governata l'attività ordinaria.

Possono assumere rilievo, a seconda del caso:

  • gestione dei rapporti commerciali;
  • coordinamento dei dipendenti;
  • rapporti con banche e fornitori;
  • gestione amministrativa;
  • approvazione delle operazioni correnti;
  • direzione delle principali attività operative.

La riforma ha voluto rendere più chiaro proprio questo punto, distinguendo il livello delle decisioni strategiche da quello della gestione corrente.

Un esempio pratico di esterovestizione

Immaginiamo una società Alfa Ltd costituita in Irlanda.

La sede legale si trova a Dublino e nel Paese opera un amministratore locale. Tuttavia:

  • il socio di controllo vive in Italia;
  • le decisioni finanziarie vengono prese quotidianamente da Milano;
  • i contratti più importanti vengono negoziati da manager italiani;
  • l'amministratore estero firma documenti sulla base di istruzioni ricevute dall'Italia;
  • la gestione commerciale e amministrativa viene coordinata stabilmente da uffici italiani.

Non sarebbe corretto concludere automaticamente che Alfa Ltd sia esterovestita soltanto sulla base di questi cinque elementi.

Occorrerebbe ricostruire complessivamente i fatti.

È però evidente perché l'Amministrazione finanziaria potrebbe interrogarsi sulla reale residenza della società: il centro formale e quello sostanziale sembrano trovarsi in due Stati differenti.

La residenza degli amministratori basta per contestare l'esterovestizione?

No. La residenza italiana degli amministratori può costituire un elemento significativo, ma la valutazione non dovrebbe essere ridotta a una singola circostanza.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato l'importanza di analizzare complessivamente gli indizi.

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 14485 del 23 maggio 2024, ha ribadito che l'esterovestizione può essere dimostrata attraverso presunzioni, purché gli elementi indiziari vengano valutati nel loro insieme secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.

Un consiglio di amministrazione composto da residenti italiani può quindi avere peso, ma deve essere inserito nel quadro effettivo della governance e dell'attività societaria.

Esiste una presunzione di residenza fiscale in Italia?

Sì, in alcuni casi l'articolo 73 contiene una specifica presunzione relativa.

Salvo prova contraria, vengono considerate residenti in Italia le società ed enti esteri che detengono partecipazioni di controllo in società o enti residenti e che, alternativamente:

  • sono a loro volta controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia;
  • sono amministrati da un consiglio di amministrazione o organo equivalente composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia.

La norma non produce una presunzione assoluta.

La società può fornire prova contraria dimostrando che la propria effettiva direzione e organizzazione sono realmente collocate all'estero.

Questo sposta però il tema dal semplice dato formale alla capacità di documentare un autentico radicamento della struttura societaria nel Paese estero.

Quali elementi possono dimostrare una reale presenza all'estero

Non esiste una checklist capace di garantire automaticamente l'assenza di esterovestizione.

La sostanza economica e gestionale deve emergere dall'organizzazione nel suo complesso.

Possono assumere rilievo, per esempio:

  • effettiva autonomia degli amministratori esteri;
  • personale qualificato presente nel Paese;
  • uffici realmente utilizzati;
  • riunioni e decisioni svolte effettivamente all'estero;
  • conti bancari gestiti localmente;
  • rapporti autonomi con clienti e fornitori;
  • documentazione che dimostri dove vengono prese le decisioni;
  • coerenza tra governance formale e gestione sostanziale.

Un ufficio in affitto e qualche verbale firmato all'estero non sono necessariamente sufficienti se tutte le decisioni reali continuano a provenire dall'Italia.

Cosa è cambiato con la riforma dal 2024

Prima della riforma, l'articolo 73 utilizzava tre criteri: sede legale, sede dell'amministrazione e oggetto principale.

Il D.Lgs. 209/2023 ha sostituito gli ultimi due con:

  • sede di direzione effettiva;
  • gestione ordinaria in via principale.

L'obiettivo è stato rendere i criteri più aderenti alla sostanza gestionale e maggiormente coordinati con la prassi internazionale.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 20/E del 4 novembre 2024, ha chiarito proprio il funzionamento dei nuovi criteri di residenza fiscale delle società e degli enti.

Le regole si applicano, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 2024 e restano quindi pienamente operative nel 2026.

Esterovestizione e libertà di stabilimento

Costituire una società all'estero non è, di per sé, illegittimo.

Un'impresa può scegliere di operare attraverso società costituite in altri Stati anche quando esistono differenze nel livello di imposizione.

La questione fiscale riguarda piuttosto la corrispondenza tra la localizzazione dichiarata e quella effettiva.

Una società realmente insediata all'estero, dotata di una struttura operativa e di un'autonoma attività economica, non diventa esterovestita semplicemente perché appartiene a un gruppo italiano.

È proprio la distinzione tra struttura reale e costruzione puramente formale a occupare un ruolo centrale nell'analisi.

Cosa succede se una società viene considerata residente in Italia

Le conseguenze possono essere rilevanti.

Se una società formalmente estera viene qualificata come fiscalmente residente in Italia, può essere assoggettata al sistema tributario italiano previsto per le società residenti.

Il problema può coinvolgere:

  • IRES;
  • obblighi dichiarativi;
  • redditi prodotti anche fuori dall'Italia;
  • applicazione delle ritenute;
  • rapporti con la disciplina IVA nei casi pertinenti;
  • sanzioni legate agli obblighi fiscali non adempiuti.

L'effetto economico può essere consistente soprattutto quando la società, ritenendosi non residente, non ha presentato in Italia le dichiarazioni richieste.

Non si tratta quindi soltanto di discutere dove si trovi formalmente una sede: dalla risposta dipende l'intero regime fiscale applicabile all'ente.

Cosa succede in caso di doppia residenza

Può verificarsi anche una situazione nella quale l'Italia considera residente una società secondo il proprio diritto interno e contemporaneamente un altro Stato la qualifica come residente secondo la propria legislazione.

A quel punto occorre analizzare la Convenzione contro le doppie imposizioni applicabile tra i due Paesi.

Nell'attuale impostazione internazionale, i casi di doppia residenza societaria possono richiedere una valutazione delle autorità competenti che tenga conto, tra gli altri elementi, del luogo di direzione effettiva, del luogo di costituzione e di ulteriori fattori rilevanti.

Questo approccio è presente anche nella disciplina elaborata dall'OCSE attraverso gli strumenti contro l'erosione della base imponibile e l'utilizzo improprio delle Convenzioni.

È quindi necessario leggere sempre la specifica Convenzione applicabile, perché la soluzione del conflitto può dipendere dal suo testo e dagli eventuali effetti della Convenzione multilaterale.

Esterovestizione: il significato è soprattutto nella sostanza

Il significato di esterovestizione può essere riassunto come la divergenza tra una residenza societaria formalmente collocata all'estero e una situazione sostanziale che porta a localizzare fiscalmente la società in Italia.

La normativa vigente rende oggi ancora più evidente il tipo di analisi richiesta: dove vengono prese in modo continuativo le decisioni strategiche? Da dove viene coordinata la gestione corrente? Gli amministratori esteri hanno una reale autonomia oppure eseguono indicazioni provenienti dall'Italia?

Per professionisti e imprese che operano in gruppi internazionali, conoscere questi criteri è essenziale nella progettazione della governance societaria e nella gestione del rischio fiscale.

Il Master per Esperti in Diritto e Tecniche Tributarie di Alma Laboris Business School approfondisce fiscalità nazionale e internazionale, reddito d'impresa e strumenti utilizzati nella gestione delle problematiche tributarie più complesse.

Una società può avere una targa sulla porta di un ufficio estero. Per il Fisco, però, conta soprattutto capire dove si trova il luogo dal quale quell'impresa viene davvero diretta e gestita.

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