Contratto di trasporto e contratto di spedizione: quali sono le differenze

Contratto di trasporto

Contratto di trasporto e contratto di spedizione sono due elementi fondamentali nella pratica dell’Export.

In questo articolo vedremo innanzitutto cosa sono, e come si distinguono concretamente. le differenze

Attraverso la stipulazione del contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, ad eseguire il trasferimento della merce sia con mezzi propri che con mezzi altrui, assumendosi in ogni caso, il rischio inerente all’esecuzione del servizio.

Con il contratto di spedizione lo spedizioniere si assume la responsabilità e l’obbligo di compiere degli atti giuridici nell’interesse di un altro soggetto, fattispecie che integra un’ipotesi di mandato. L’organizzazione di un trasporto merci, infatti, non si limita esclusivamente alla scelta del vettore adeguato ed alla conseguente conclusione del contratto, ma comporta anche la pianificazione e lo svolgimento di un considerevole numero di operazioni, a seconda del viaggio e della merce.

Tra le operazioni troviamo: l’imballaggio, la custodia, l’espletamento di pratiche burocratiche e/o doganali, il magazzinaggio, l’assicurazione della merce e molto altro ancora.

Cosa dice la legge a proposito

Ai sensi del codice civile, il contratto di spedizione è un mandato senza rappresentanza: in questo caso lo spedizioniere si assume l’obbligo principale di stipulare un contratto di trasporto in nome proprio, anche se per conto del soggetto interessato al trasferimento della merce.

Da ciò scaturisce che, all’interno del contratto di trasporto, la qualifica di mittente sarà associata alla figura dello spedizioniere, così come sarà quest’ultimo ad acquistare tutti i diritti e ad assumersi tutti gli obblighi nascenti dal contratto.

Tuttavia, sempre a norma dell'art. 1705il mandante può esercitare i diritti di credito che derivano dai rapporti giuridici posti in essere dal mandatario, nell'esecuzione dell'incarico conferitogli, sostituendosi allo stesso e, questo, indipendentemente dall'inerzia del mandatario nella tutela dei suoi diritti.

Ad esempio, il mandante potrà esercitare, nei confronti del vettore con cui è stato concluso il contratto di trasporto, l'azione di risarcimento per il danno derivante dalla perdita o dall'avaria delle cose trasportate.

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