Crediti Documentari: come preparare la draft

Crediti Documentari: come preparare la draft

L’art. 2 UCP 600 ICC indica che “Presentazione Conforme” – in inglese “Complying Presentation” – “significa una presentazione conforme ai termini e alle condizioni del credito, alla disposizioni applicabili delle presenti norme e alla prassi bancaria internazionale uniforme”.

Il beneficiario di un credito documentario deve, pertanto, al fine di ottenere le previste prestazioni dalla banca, preparare i documenti richiesti dal credito rispettando - gerarchicamente – le condizioni del credito, le disposizioni previste dalle UCP 600 ICC e dalla prassi bancaria internazionale uniforme parzialmente codificata nella pubblicazione ISBP 745 ICC.

 

La “draft”: cos’è?

La cambiale tratta (in inglese "bill of exchange" o "B/E")  è un titolo di credito negoziabile mediante il quale un soggetto (traente) ordina ad un suo debitore (trattario) di pagare una certa somma al legittimo portatore del titolo (beneficiario). Il trattario diventa obbligato cambiario solo se accetta l'ordine di pagare del traente. Per essere considerata legalmente una tratta, il titolo deve rispettare i requisiti della “applicable bill of exchange law.”

La “applicable bill of exchange law” fa riferimento a due grandi sistemi normativi:

  • Il “British 1882 Bills of Exchange Act”, a cui fanno riferimento il Regno Unito, l’Irlanda e diversi paesi del Commonwealth come Cipro, Australia, India, Hong Kong, Israele, Nuova Zelanda, Malesia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh
  • La Convenzione di Ginevra del 1930 (Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes) a cui fanno riferimento i paesi dell’Europa continentale, diversi Paesi dell’America Latina, del Medioriente e dell’Asia (alcuni paesi hanno ratificato la convenzione, altri vi si ispirano per definire normative interne)

La Convenzione di Ginevra del 1930 è più specifica e formale rispetto al “Bill  of Exchange Act”,  del 1882. Se una tratta rispetta i requisiti della Convenzione di Ginevra, rispetta automaticamente i requisiti del “Bill  of Exchange Act”,  del 1882

L’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1930 riporta quanto segue:

“A bill of exchange contains:

  1. The term 'bill of exchange' inserted in the body of the instrument and expressed in the language employed in drawing up the instrument;
  2. An unconditional order to pay a determinate sum of money;
  3. The name of the person who is to pay (drawee);
  4. A statement of the time of payment;
  5. A statement of the place where payment is to be made;
  6. The name of the person to whom or to whose order payment is to be made;
  7. A statement of the date and of the place where the bill is issued;
  8. The signature of the person who issues the bill (drawer).”

Nell’ambito dei crediti documentari, le UCP 600 ICC riportano, all’art. 2 dedicato alle definizioni, quanto segue:

“Honour means:

  1. To pay at sight if the credit is available by sight payment.
  2. To incur a deferred payment undertaking and pay at maturity if the credit is

      available by deferred payment.

  1. c. To accept a bill of exchange (“draft”) drawn by the beneficiary and pay at maturity if the credit is available by acceptance.”

“Negotiation means the purchase by the nominated bank of drafts (drawn on a bank other than the nominated bank) and/or documents under a complying presentation, by advancing or agreeing to advance funds to the beneficiary on or before the banking day on which the reimbursement is due to the nominated bank.”

Pertanto, la “draft”, che viene emessa dal beneficiario “to his own order”, (e dunque traente e beneficiario della tratta coincidono col beneficiario del credito) viene  richiesta nei crediti “available by acceptance”, nei crediti “available by negotiation” e, a volte, anche nei crediti “available by payment” (con relativa richiesta di “sight draft”).

Si fa notare che i crediti “available by acceptance” differiscono dai crediti “available by deferred payment” solo per l’uso della “draft” come strumento per regolare l’importo alla relativa scadenza. Al fine di ottenere finanziamenti post-shipment, il beneficiario può, alternativamente, girare la tratta accettata dalla banca a soggetti terzi oppure trasferire a terzi il ricavo del credito attraverso un “Assignment of Proceeds”.  In entrambi i casi, la banca impegnata a pagare regolerà l’importo al beneficiario o a soggetti terzi: all’ ”assignee” nel caso di crediti “available by deferred payment” o al portatore della tratta (ultimo giratario) in caso di crediti “available by acceptance”.

Pertanto, l’unica differenza fra i crediti “by acceptance” e i crediti “by deferred payment” è relativa alla forma dell’impegno di pagamento della banca che sarà in linea con le prassi normative applicabili per eventualmente scontare l’impegno della banca obbligata a pagare.

 

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“Draft”: cosa dicono le UCP 600 ICC

L’art 6 UCP 600 ICC stabilisce che “A credit must not be issued available by a draft drawn on the applicant.”. Pertanto, non può essere emesso un credito in cui come “drawee” (campo 42A messaggio Swift MT 700) compaia il nome dell’applicant.

Si ritiene però del tutto congrua la richiesta di una “draft drawn on the applicant” fra i documenti richiesti nel credito (e dunque nel campo 46A del messaggio Swift MT700) e tale documento sarà analizzato solo in riferimento a quanto richiesto nel credito e secondo l’art. 14 (f) UCP 600 ICC che riporta quanto segue: : ”If a credit requires presentation of a document other than a transport document, insurance document or commercial invoice, without stipulating by whom the document is to be issued or its data content, banks will accept the document as presented if its content appears to fulfil the function of the required document and otherwise complies with sub-article 14 (d).“ L’art. 14, al punto d) segnala che “Data in a document, when read in context with the credit, the document itself and international standard banking practice, need not be identical to, but must not conflict with, data in that document, any other stipulated document or the credit.”. Pertanto, nel caso in cui – facendo sempre riferimento alla “draft drawn on the applicant” fra i documenti richiesti nel credito – non sia specificato né il soggetto emittente il documento, né i dati che deve contenere, le banche dovranno accettare un documento emesso dal beneficiario il cui contenuto appare rispettare la funzione del documento richiesto. Inoltre i dati ivi indicati possono non essere identici a quanto specificato nel credito o negli altri documenti richiesti, ma non devono essere in conflitto con essi.

Si ricorda che la “draft” deve contenere tutte le condizioni espressamente richieste dal credito. Le c.d. condizioni generali che si applicano “to all documents” non si applicano alla “draft” a meno che non sia richiesta come “draft drawn on the applicant” fra i documenti richiesti nel credito. La ICC Banking Commission, nell’Opinion TA 703rev ha stabilito, infatti, che “a draft is not to be considered as one of those required documents unless the credit requires the presentation of a draft drawn on the applicant under “documents required”.

La “draft”: il punto di vista delle ISBP 745 ICC

Di seguito si riportano le indicazioni – non esaustive - in merito alla corretta impostazione della “draft” in riferimento a quanto indicato nei paragrafi B1–B18 (Drafts And Calculation Of Maturity Date) della pubblicazione ISBP 745 ICC.

  • La scadenza della “draft” deve essere in linea con i termini del credito. Se il credito richiede una “draft other than  sight  or  a certain period after sight”, deve essere possibile determinare la scadenza dai dati indicati nella stessa “draft”. Per esempio, se un credito richiede una “draft at 60 days after Bill of Lading date”, e la data della Bill of Lading è 14/05/2013 (si fa riferimento alla data di on-board e non alla data di emissione della Bill of Lading), la scadenza deve essere strutturata in uno dei modi seguenti:
  1. “60 days after bill of lading date 14 May 2013”;
  2. “60 days after 14 May 2013”;
  3. “60 days after bill of lading date” segnalando altrove nel documento “bill of lading date 14 May 2013”;
  4. “60 days date” su una “drafted” datata lo stesso giorno della data della Bill of Lading
  5. “13 July 2013”, cioè 60 giorni dopo la data della Bill of Lading.

Si tenga conto che lo stessi principio si applica anche in presenza di documenti di trasporto diversi dalla Bill of Lading.

  • una “draft” deve essere emessa e firmata dal beneficiario del credito e deve indicare una data di emissione;
  • se il credito riporta, come “drawee” di una draft il codice Swift di una banca, la “draft” può indicare tale codice Swift o il nome completo della banca;
  • se il credito è disponibile “by negotiation”, con una banca designata o “any bank”, la “draft” deve essere emessa su una banca diversa dalla designata;
  • se il credito è disponibile “by acceptance” con “any bank”, la “draft” deve essere emessa sulla banca che è disponibile ad accettare la “draft” e, dunque, disponibile ad agire come designata;
  • se il credito è disponibile “by acceptance” con:

a. una banca designata o “any bank” e tale banca – non confermante – decide di non agire come designata, il beneficiario può:

  1. emettere la “draft” sulla eventuale banca confermante o richiedere che la draft sia inoltrata alla banca confermante così come presentata;
  2. presentare il documento ad altra banca che è d’accordo ad accettare la “draft” emessa su si essa ed è pertanto disponibile ad agire come banca designata (ciò è applicabile quando il credito è disponibile con “any bank”);
  3. richiedere che la presentazione sia inviata alla banca emittente così come inoltrata con la “draft” emessa o meno sulla banca emittente;

b. una banca confermante, e la “draft” è da emettersi sulla banca confermante e la presentazione non è conforme e la banca confermante decide di “not to  reinstate  its  confirmation”, il beneficiario può richiedere che la presentazione sia inviata alla banca emittente così come inoltrata con la “draft” emessa o meno sulla banca emittente;

  • La “draft” è da emettersi per l’importo richiesto nell’ambito della presentazione. In caso di discordanza fra l’importo indicato in lettere e l’importo indicato in cifre, sarà esaminato l’importo indicato in lettere;
  • La “draft” dovrà essere girata, se necessario riporta il punto B15 delle ISBP 745 ICC. La tratta dovrà essere emessa pagabile all’ordine del beneficiario del credito (“to the order of ourselves”) e può essere girata, a cura del beneficiario, a terzi (per es. a favore della negotiating bank nel caso di crediti di negoziazione oppure a favore della issuing bank nelle c.d. usance LCs.) La girata può anche essere in bianco e sarà così strutturata: “For & on behalf of [name of beneficiary as shown on face of the draft]”, riportandola nel retro della “draft”;
  • La tratta può anche essere emessa all’ordine della banca del beneficiario (as presenting bank);
  • Eventuali correzioni di dati sulla “draft” devono essere autenticate con l’aggiunta della firma o delle iniziali del beneficiario. Per evitare correzioni nella “draft”, è necessario riportarlo nel credito con apposita clausola;

Si ricorda, infine, che la “draft” va opportunamente bollata secondo quanto specifica la normativa sull’imposta di bollo relativa a cambiali e titoli di credito (Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell’imposta di bollo»), normativa che è stata parzialmente modificata dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

Dott. Domenico Del Sorbo
(Coordinatore Didattico e Docente del Master Trade Finance;
Docente del Master Export Management: Commercio Internazionale e Nuovi Mercati)

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