Prestazioni di lavoro accessorio: Voucher 2016/2017. Come nascono, cosa sono e cosa diventeranno

Prestazioni di lavoro accessorio: Voucher 2016/2017. Come nascono, cosa sono e cosa diventeranno

 

La definizione di lavoro accessorio fornita dall’INPS è la seguente: “per prestazioni di lavoro accessorio s’intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro (9.333 lordi) nel corso di un anno civile (1° gennaio-31 dicembre).”

Il regime del lavoro accessorio dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
Limiti di compensi con i voucher 2016.

Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che possono essere retribuite con i cosiddetti Voucher Lavoro per un totale massimo di 7.000 euro netti per il lavoratore e pari a 9.333 euro lordi spesi dal datore (nuovi limiti fissati dai decreti attuativi del JOBS ACT) nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.

Il limite però che si può ricevere da ogni singolo committente, se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti (2.963 lordi). Il limite di compensi per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.

Con il D.Lgs. 81/2015 il limite totale è stato innalzato a 7mila euro mentre in precedenza ammontava a 5mila euro totali. Inoltre il decreto ha ampliato le possibilità di utilizzo e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

Ciascun “buono lavoro” (voucher), emesso dall'INPS (cartaceo o telematico, ma prossimamente potrà essere solo telematico), ha un valore netto in favore del lavoratore di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico).

Con la circolare n. 49/2013 l’INPS ha chiarito che: “a decorre dal 18/7/2012 data di entrata in vigore della L. 92/2012 (Fornero) con riferimento ai buoni lavoro acquistati a far tempo da tale data, il lavoro occasionale accessorio può essere svolto per ogni tipo di attività e da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito) nei limiti del compenso economico previsto”

ATTENZIONE: il committente che utilizza il voucher non può essere lo stesso datore di lavoro con un normale contratto.

Con tali buoni lavoro vengono quindi garantiti:

  • Il compenso per il lavoratore (7,50 euro su 10 = 75%) > esentasse (non va indicato nella dichiarazione dei redditi e non incide sullo status di disoccupato o inoccupato, è compatibile con la contribuzione volontaria, è cumulabile con altri trattamenti pensionistici);
  • La copertura previdenziale INPS (pensione = 13% + 5% per la gestione del servizio);
  • Quella assicurativa INAIL (7%).

Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).

 

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Tracciabilità dei Voucher

Dato il recente abnorme aumento dell'utilizzo dei voucher lavoro a partire dal 2013 (a scopo elusivo, quindi l’esatto opposto della finalità per la quale i voucher erano stati concepiti, cioè l’emersione del lavoro nero) il Governo sta mettendo a punto dei provvedimenti per monitorare l'utilizzo ed evitare lo sfruttamento di questo strumento che, si ribadisce, dovrebbe essere riservato a prestazioni di lavoro non continuativo e per importi molto modesti.

Il Comunicato del Ministero del Lavoro del 22.3.16 specificava: “I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.

È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri. Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l'emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto "lavoro a chiamata", punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.

Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività.

  • Il primo è rappresentato dall'attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero".
  • Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del Lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con l’INPS. Un lavoro che proseguirà anche in futuro.

Cambia la procedura d'utilizzo dei voucher

Aalmeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, con un sms o con la posta elettronica, il committente (imprenditore o professionista) dovrà comunicare alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando anche il luogo e la durata dell'impiego accessorio. In caso di violazione scatteranno sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata emessa la comunicazione.

Lo strumento diventa pienamente tracciabile, modificando l'attuale sistema secondo cui la comunicazione di inizio della prestazione può essere fatta con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

«Siamo contrari all'abolizione dei voucher e contestualmente disponibili a discutere con il parlamento eventuali forme migliorative – aveva detto l’ex premier Matteo Renzi rispondendo ad un question time alla Camera – I percettori di voucher oscillano tra 1,9% e 2,7% della forza lavoro, in larga parte turismo e commercio. Se ci sono eccessi siamo pronti a discuterne».

Per i voucher viene mutuata la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, senza intaccare i limiti dei 7mila euro per la prestazione complessiva e di 2mila euro per la prestazione svolta per ogni singolo committente. Con l'eccezione dell'agricoltura: in questo caso non vale il limite per ciascun committente, ma si applica il solo limite complessivo di 7mila euro per lavoratore, considerando che questo settore già dispone di una disciplina limitativa che prevede l’utilizzo del buono lavoro per attività stagionale, effettuata da pensionati e under 25enni.

«L'operazione di tracciabilità e di trasparenza è tesa a contrastare esclusivamente gli abusi», ha spiegato il professor Maurizio Del Conte, presidente Anpal e consigliere giuridico di Palazzo Chigi. «Vogliamo salvaguardare l'utilizzo corretto del voucher anche per l'emersione dal lavoro nero», ha aggiunto il responsabile economico del Pd, Filippo Taddei, citando il report del Ministero del Lavoro, secondo cui «emerge che solo tra il 7,9 e il 10% dei percettori di voucher avevano un contratto dipendente o parasubordinato, rispettivamente nei 3 o 6 mesi precedenti, con lo stesso datore di lavoro». Peraltro, la quota di voucher non riscossi è intorno al 5%, aveva dichiarato Marco Leonardi, neo consigliere economico dell’ex premier Renzi: «È giusto punire gli abusi, che finora, però, sono piuttosto limitati».

Voucher, le novità dei primi mesi del 2017

Per i voucher si introdurrà un limite annuo complessivo di utilizzo di 3mila euro per famiglie e imprese senza dipendenti. Per imprenditori con zero addetti e professionisti il valore nominale del buono lavoro aumenterà a 15 euro, mentre resterà di 10 euro per le famiglie. Il lavoratore pagato con voucher non potrà ricevere compensi annui oltre 5mila euro (rispetto agli attuali 7mila euro), mentre è confermato l’attuale tetto di 2mila euro per ciascun committente.

Dai piccoli lavori domestici alle lezioni di ripetizione  

Sono alcune delle novità del testo di base uscito dal comitato ristretto che sarà portato all’esame della Commissione Lavoro della Camera. Prevede l’esclusione dei voucher per le imprese da un dipendente in su, confermando l’attuale impiego nell’agricoltura (per vendemmia e raccolte stagionali effettuate da pensionati o giovani con meno di 25 anni), introducendo limiti più stringenti per la pubblica amministrazione (utilizzo solo in occasione di calamità naturali o manifestazioni di solidarietà).

Voucher, il testo adottato dalla Commissione Lavoro

Il testo indica le attività di natura «prettamente occasionale» che possono essere retribuite con i voucher: piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare a bambini e anziani, l’insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, manifestazioni sportive senza finalità di lucro. Potranno essere retribuiti con i buoni lavoro solo i disoccupati, pensionati e giovani con meno di 25 anni, disabili e soggetti in comunità di recupero, extracomunitari con permesso di soggiorno senza lavoro da oltre sei mesi: dovranno comunicare al centro per l’impiego la loro disponibilità e riceveranno una tessera magnetica.

Multa fino a 3.600 € per utilizzo improprio

Come previsto dal correttivo al Jobs Act, è prevista la tracciabilità dei voucher e gli imprenditori o i professionisti dovranno comunicare in via telematica almeno 60 minuti prima della prestazione, alla sede territoriale dell’Ispettorato al Lavoro. Per l’utilizzo improprio del buono lavoro si applica una multa da 600 euro a 3.600 euro, mentre il superamento dei limiti quantitativi e qualitativi provoca la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il Governo non esclude il ricorso al Decreto Legge

«Andremo in Aula nel più breve tempo possibile – ha spiegato il presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano (Pd) – Martedì (14 marzo 2017) è prevista l’adozione del testo del disegno di legge in commissione, mercoledì il termine per gli emendamenti. A meno che il governo non decida di utilizzare il testo in un decreto legge». In buona sostanza, da un punto di vista politico, l’Esecutivo punta ad evitare l’effetto del referendum promosso dalla Cgil con l’iniziativa parlamentare.

 

Dott. Nicola De Pascale
Docente Master "Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane"

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