Permessi elettorali dipendenti 2023: come funzionano per la legge

Permessi elettorali dipendenti

In occasione delle elezioni amministrative del 14 e lunedì 15 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio, il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, direzione centrale per i Servizi elettorali, ha pubblicato le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale.

A maggio sono coinvolti al voto 598 comuni di regioni a statuto ordinario, di cui 13 capoluoghi di provincia e 91 sopra 15.000 abitanti.

È utile ricordare alcune informazioni per gli uffici del personale e loro consulenti relativamente agli impatti sul rapporto di lavoro dipendente.

La nomina degli scrutatori rientra, secondo la legge statale 95/1989, nella competenza dei Comuni, cui occorre pertanto rivolgersi qualora si abbia interesse a ricoprire tale incarico. La nomina degli scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale comunale tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi compresi nell'albo comunale degli scrutatori, a cui ciascun elettore può chiedere di essere incluso presentando apposita domanda nei termini previsti dalla citata legge statale. I presidenti di seggio sono indicati dai presidenti delle Corti d'appello fra gli iscritti in un apposito albo. I presidenti di seggio nominati possono chiedere di essere esonerati dall'incarico e quindi di essere sostituiti esclusivamente per gravi motivi.

I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno. Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno successivo nel caso di protrazione in quel giorno delle operazioni di spoglio delle schede, il dipendente ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo previsto come se avesse lavorato. Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 giorni, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero, in alternativa, con giornate di riposo compensativo: in tal ultimo caso è consigliabile accordo tra le parti. Non dovrà essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario anche perché il lavoratore, impegnato al seggio, è remunerato anche con quanto previsto per legge.

È altresì importante ricordare che, per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo, la Cassazione, con la sentenza 8712/2002, ha sancito che la prestazione di alcune ore oltre l'ultimo giorno di consultazione (nel caso delle attuali amministrative  è di martedì) deve essere considerata intera giornata e non a ore: afferma Cassazione “…..basti anche un'ora sola di impegno elettorale nella giornata di lunedì per giustificare l'assenza dal lavoro per l'intera giornata…” Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto a una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata. In base all'articolo 2 della legge 178/1981, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi.

I lavoratori interessati sono tenuti a preavvertire il datore di lavoro circa i giorni di impegno elettorale. Questi dovranno produrre all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell'orario di chiusura. Nel caso di lavoratori che siano presidenti di seggio, la certificazione è firmata dal vice-presidente.

Si ritiene utile ricordare, altresì, che le informazioni di cui sopra inerenti ai trattamenti economici dovuti al lavoratore, al pari del diritto ad assentarsi, sussistono nel caso in cui il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese. Queste condizioni non sussistono – sempre che il lavoratore sia stato informato – in caso di sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Quindi, se la sospensione è stata programmata e preventivamente comunicata ai lavoratori, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive, né per quelle che sarebbero state lavorative. Per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni in quanto l'attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall'Inps equiparata al lavoro.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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