Lavoro occasionale

Lavoro occasionale, comunicazione preventiva: cosa dice l’INL

L’INL mediante FAQ fornisce ulteriori istruzioni in tema di obbligo di comunicazione preventiva, mediante sms o posta elettronica, dell’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, previsto dall’articolo 13 del decreto Fisco-Lavoro (decreto legge 146/2021).

La Nota n°393 del 1° marzo, condivisa con il Ministero del Lavoro, chiarisce ulteriori dubbi mersi ed integra le FAQ della precedente Nota 109/2022 e il quadro degli esoneri e degli obblighi si arricchisce di nuove conferme.

Viene confermato dall’INL che le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in presenza di finalità pubblicistiche, non sono equiparate ad una pubblica amministrazione, a ciò non rilevando il fatto che la PA ne possieda le azioni e partecipazioni.

Le pubbliche amministrazioni sono esonerate dall’obbligo, come già confermato nei precedenti chiarimenti, ma le società a partecipazione pubblica per l'INL sono tenute all’adempimento per i casi in cui, a livello oggettivo, venga a confermarsi la casistica circa l'applicabilità della comunicazione in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta all’incaricato occasionale.

In quest'ambito l’obbligatorietà permarrebbe in capo alle società e agli enti commerciali con partecipazione totalitaria e/o con controllo in house delle pubbliche amministrazioni.

A livello oggettivo, resta condizione per la comunicazione l’esistenza di una prestazione di lavoro autonomo occasionale. Le comunicazioni non si estendono agli incarichi riferiti all’assunzione di obbligazioni generiche di permettere (articolo 67 del TUIR).

Sono pure escluse a tal ultimo riguardo le prestazioni di concessione d’uso dell’immagine da parte di atleti che indossano e pubblicizzano capi di abbigliamento. Sono anche esclusi i soggetti che percepiscono solo rimborsi spese per volontariato.

Sulla natura intellettuale della prestazione si basa l’esclusione dell’obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni delle guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua, dei medici iscritti all’Ordine.

Vi è carenza del presupposto territoriale e quindi viene confermata l’inapplicabilità della comunicazione per le prestazioni di lavoro occasionale svolte all’estero, anche da remoto, da prestatori non residenti

L’obbligatorietà della comunicazione è prevista per il caso di prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali non forniti di lettera di autorizzazione, diversi da coloro che operano in attività d’impresa e per i tecnici patentati di pronto intervento nelle ore serali, notturne e/o nei giorni festivi per persone intrappolate in ascensore, contattati tramite un call center. Per questi ultimi l’Ispettorato nazionale del lavoro ipotizza la non sanzionabilità della tardiva comunicazione stante l’oggettiva impossibilità di conoscere in tempi utili tutti i dati da notificare.

Permane l’obbligo di comunicazione, ma con disciplina specifica, per gli incarichi a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei project manager per mezzo di piattaforme digitali.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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