Decreto Sostegni, ulteriori settimane cassa Covid: prime indicazioni INPS

L’INPS con il recente messaggio n. 1297 del 26 marzo u.s. fornisce le prime indicazioni sulla gestione delle domande di cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, di assegno ordinario e CISOA in relazione alle disposizioni introdotte dal DL 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni.

Decreto Sostegni, ulteriori settimane di cassa integrazione: cosa prevede la legge

Il Decreto Sostegni, negli articoli 7, 8 e 9, non si è limitato a introdurre nuovi periodi di ammortizzatore con causale Covid-19 ma ha innovato alcuni aspetti a cui le precedenti disposizioni normative emergenziali ci avevano abituato e semplificato le procedure utili al pagamento diretto degli ammortizzatori sociali da parte dell’INPS.

Per i datori di lavoro interessati dal trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sono previste ulteriori 13 settimane da fruire tra 1° aprile e 30 giugno 2021. Per quelli che invece versano la contribuzione ai fondi di solidarietà e sono interessati dall’assegno ordinario (ASO) sono previste ulteriori 28 settimane da fruire tra 1° aprile e 31 dicembre 2021. Inps Cassa Covid

Per datori di lavoro non interessati da CIGO e nemmeno dai Fondi di integrazione salariale e/o bilaterali vi sono ulteriori 28 settimane di cassa integrazione in deroga da fruire tra 1° aprile e 31 dicembre 2021.

Per i datori di lavoro agricoli che versano contribuzione alla CISOA vi sono ulteriori 120 giorni da fruire nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Decreto Sostegni, le settimane ulteriori si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio

Il messaggio indica che per le richieste telematiche inerenti alle ulteriori settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD i datori di lavoro dovranno utilizzare la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21”. Le settimane ulteriori previste dal Decreto Sostegni, diversamente da come eravamo con sorpresa stati abituati dalle normative precedenti, non riducono quelle già introdotte dalla Legge di Bilancio 2021, bensì si aggiungono.

Quindi per le aziende in area CIGO si avranno le 12 settimane previste dalla L.178/2020 oltre le 13 previste dal Sostegni per un totale di 25 settimane.

Per le aziende in area FIS o Fondi di solidarietà le settimane vi saranno le 12 settimane della Legge di Bilancio e le ulteriori previste dal Decreto Sostegni per un totale di 40 settimane.

Per la Cassa in deroga vi sarà lo stesso numero di settimane complessive previsto per l'ambito FIS; mentre per le aziende in area CISOA vi saranno le 90 giornate previste dalla Legge di Bilancio oltre le 120 del Sostegni, per un totale di 210 giornate.

Le aziende in area CIGS che hanno in corso questo trattamento potranno, come già previsto dal Cura Italia, sospendere detto trattamento e ricorrere, se soggette, alla CIGO Covid del Decreto Sostegni fino al 30.6.2021.

Settimane ulteriori di Cassa Covid, altre informazioni utili in materia

In caso di pagamento diretto da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato “Uniemens-Cig”.

DL Sostegni, cosa contiene il messaggio INPS: novità e conferme

Per concludere, riepilogando, le novità e conferme del messaggio INPS per quanto riguarda il DL Sostegni sono:

  • Assenza del contributo addizionale per utilizzo ammortizzatore legato al calo o meno di fatturato
  • Assenza, come detto, dell’assorbimento delle settimane già autorizzato e/o fruite o fruibili
  • Pagamento diretto da parte die datori per le casse in deroga, come già previsto per le aziende plurilocalizzate
  • Fruizione dell’ammortizzatore da parte dei dipendenti in forza al 23 marzo 2021
  • Conferma dell’anticipo del 40 % del trattamento come previsto nella circolare 78/2020
  • Sospensione del trattamento CIGS e ricorso alla CIGO COVID 19 - DL 41/21
  • Invio del flusso Uniemens-Cig

 

Un articolo a cura del dottor Michele Regina

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