Pausa nei mezzi pubblici, come funziona: la nota INL

Pausa nei mezzi pubblici, come funziona: la nota INL

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la recente nota n. 61 del 2021 del 14.01.2021 fornisce la propria lettura a una richiesta di parere su quale sia la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri.

Specifico riferimento viene fatto ai tempi di guida, a riposi e pause e alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti – nelle ipotesi in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 chilometri e a attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 chilometri e in quali casi va applicata la disciplina dettata dal Regolamento Comunitario.

Pausa nei mezzi pubblici, disciplina generale dei periodi di guida

Pausa Mezzi Pubblici

Come detto il caso inerisce le ipotesi in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 chilometri e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 chilometri.

Per INL la disciplina generale dei periodi di guida, con interruzioni e i periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri.

Quando l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, prevede corse, ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 chilometri, trova applicazione la normativa nazionale. Nel caso in cui anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), Reg. CE n. 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali.

Pausa del conducente sui mezzi pubblici, cosa dice l’articolo 8 del regolamente CE

Nel caso di percorso misto con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 chilometri il conducente osserva il periodo di riposo prescritto dall’art. 8 del regolamento CE n. 561/2006.

Si ricorda che l’art. 8 citato dispone quanto segue:

  1. I conducenti rispettano i periodi di riposo giornalieri e settimanali.
  2. I conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale. Se la parte di periodo di riposo giornaliero effettuata entro le previste 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, tale periodo di riposo è considerato un riposo giornaliero ridotto.
  3. Un periodo di riposo giornaliero può essere prolungato e convertito in un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto.
  4. I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale.
  5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, in caso di multi presenza i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

INL, pausa del conducente sui mezzi pubblici: altre precisazioni

Se nel corso di due settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale bensì di quello ridotto, il lavoratore avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato art. 8.

Secondo INL, inoltre, non appare pertinente il richiamo al criterio della prevalenza di cui all’interpello n. 27 del 20 marzo 2009 intervenendo quest’ultimo nella individuazione della disciplina applicabile in materia di orario di lavoro per i dipendenti di imprese di trasporto che, oltre alla guida effettuino, nell’arco della medesima giornata o della settimana, anche attività differenti, di talché alcune debbano ricondursi all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 66/2003 e altre a quello del D.Lgs. n. 234/2007.

Un articolo a cura del Dott. Michele Regina

 

 

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