Buoni pasto, chi ne ha diritto: spettano per la pausa fruita

Buoni pasto, chi ne ha diritto: spettano per la pausa fruita

I buoni pasto competono per la pausa pranzo fruita. La Cassazione con ordinanza n. 22985 del 21.10.2020 ha statuito che in relazione alla natura assistenziale e non retributiva dei buoni pasto, il diritto agli stessi viene meno qualora il dipendente rinunci a fruire della pausa pranzo.

Buoni pasto senza pausa pranzo: la sentenza della Cassazione

La Cassazione interviene su un ricorso di una lavoratrice che aveva volontariamente rinunciato alla pausa con l'accordo di parte datrice. Secondo Cassazione, nel rispetto del CCNL applicato, non è dovuto il recupero del buono pasto vista la finalità assistenziale dello stesso.

Una lavoratrice del comparto Ministeri ricorre in Cassazione per ottenere il pagamento del controvalore pecuniario dei buoni pasto non percepiti nel periodo dal 2001 al 2005. In detto periodo la stessa aveva svolto la prestazione alle dipendenze del Ministero senza fruire della pausa.

La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta nel convincimento che nel predetto arco temporale oggetto di causa, la ricorrente aveva volontariamente rinunciato, anche se con il benestare della Amministrazione, alla pausa pranzo.

A chi spettano i buoni pasto: il riconoscimento è dato per la pausa fruita

Con la predetta ordinanza la Cassazione, non cassando quanto sentenziato dalla Corte d’Appello, ha stabilito che, in via preliminare il diritto alla fruizione dei buoni pasto ha natura assistenziale e non retributiva, in quanto finalizzata ad alleviare il disagio di chi sia costretto, in ragione dell'orario di lavoro osservato, a mangiare fuori casa, in assenza di un servizio mensa interno al luogo di lavoro.

Per la Cassazione, anche sulla scorta di quanto statuito dalla contrattazione collettiva di riferimento, il riconoscimento del buono mensa correlato ad una pausa per il pasto è dovuto quando la citata pausa sia effettivamente fruita.

In relazione a tali considerazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla lavoratrice, confermando la non debenza dei buoni pasto.

 

Dott. Michele Regina

 

 

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