Trattamento fiscale sconto a dipendenti: come funziona per i beni acquistati su piattaforma telematica

Trattamento fiscale sconto a dipendenti: come funziona per i beni acquistati su piattaforma telematica

Con la Risoluzione n. 57/E del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 51, co. 3, TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Trattamento fiscale beni acquistati da dipendenti su piattaforma telematica con sconto, ecco come funziona

La nota di prassi assume particolare importanza per le direzioni HR in quanto accanto al diffondersi virtuoso di premi di produttività e piani di welfare spesso le aziende mettono a disposizione per la popolazione aziendale piattaforme telematiche ove i dipendenti possono acquistare o scegliere beni e/o servizi messi a loro disposizione.

Questa è, tra le altre, importante leva nelle politiche di gestione delle risorse umane tesa a fidelizzare i propri dipendenti.

Beni acquistati da dipendenti, la scontistica praticata non genera reddito imponibile

Entrando nel merito della Risoluzione, una società Alfa ha richiesto con apposita istanza all’Agenzia delle Entrate chiarimenti su come trattare fiscalmente per i propri dipendenti lo sconto del 40% sui prodotti direttamente acquistati dagli stessi sulla piattaforma web da società dello stesso Gruppo per un importo massimo di spesa per dipendente pari ad euro 1.080,00 annui. Tale percentuale di sconto viene concessa in ragione di una specifica convenzione che sarà stipulata tra la società istante, in qualità di datore di lavoro, e Beta, in qualità di fornitore.

Secondo la società istante la scontistica praticata in favore dei propri dipendenti, in virtù della convenzione stipulata con la società Beta, non genera reddito imponibile di lavoro dipendente.

Trattamento fiscale beni acquistati da dipendenti con sconto, la posizione dell’Agenzia

L’Agenzia aderisce alla posizione dell’Azienda. Ed infatti argomenta che il comma 3 citato prevede, tra l'altro, che "Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9".

Secondo l’Agenzia la locuzione "il diritto di ottenerli da terzi" si collega con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente (cd. principio di onnicomprensività) in base al quale costituisce reddito tutto ciò che il dipendente percepisce, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, ovvero allorquando un terzo cede beni o presta servizi a dipendenti di un datore di lavoro per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo o con il sottostante rapporto di lavoro, anche in forza di un accordo o di una convenzione che questi abbia stipulato.

Trattamento fiscale sconto a dipendenti, la normativa enunciata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricorda che già con risoluzione 29 marzo 2010, n. 26/E ha precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di lavoro ai dipendenti, il loro valore normale di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Con altra prassi del 15 giugno 2016, n. 28/E sono stati forniti inoltre chiarimenti in relazione al regime fiscale applicabile ai premi di risultato e al welfare aziendale, con i quali l’Agenzia  ha precisato, tra l'altro, che il valore indicato nel documento di legittimazione, ovvero nel voucher, di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2016, deve corrispondere al valore del bene/prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall'articolo 9 del TUIR.

Trattamento fiscale sconto a dipendenti, nell’acquisto non si genera materia fiscalmente imponibile

Al riguardo tale documento di prassi, nel richiamare la già citata risoluzione n. 26/E del 2010, ha ribadito che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.

Per quanto sopra l’Agenzia ritiene, in applicazione dei chiarimenti già forniti, e considerato che la società istante in relazione di apposita convenzione stipulata con il fornitore, consente ai propri dipendenti di acquistare, i beni commercializzati da quest'ultimo, a un prezzo scontato, che nella fattispecie rappresentata non si generi materia fiscalmente imponibile, dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.

Dott. Michele Regina

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