Contratto a termine: la acausalità a tempo dopo il DL Rilancio

Contratto a termine: la acausalità a tempo dopo il DL Rilancio

L’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 104/2020 inserisce modifiche all’art. 93, comma 1, del DL n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (c.d. DL Rilancio, convertito nella legge 77/2020).

La novella introduce la possibilità di rinnovare o prorogare contratti a termine “senza causale” – in deroga all’articolo 21 del d.lgs n. 81/2015 – che ora, in attesa della lettura ministeriale del Dicastero Lavoro, viene previsto per un periodo massimo di 12 mesi, ma sempre nel rispetto del principio della durata massima complessiva dei 24, ovvero di quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva, e “per una sola volta”. In buona sostanza i datori – come si dirà in seguito – avranno la possibilità di rinnovare o prorogare, nel vincolo di durata complessiva, dalla data di entrata in vigore del DL in commento per una sola volta il contratto a termine fino ad un massimo di 12 mesi senza motivazione.

 

Contratto a termine acausale: cosa dice il DL Rilancio su rinnovo e proroga

Viene, come auspicato da più parti, eliminata l’indicazione dei contratti “in essere alla data del 23 febbraio 2020” che ingenerava un limite non comprensibile alla facoltà di proroga dei contratti a termine disciplinata in precedenza. Viene eliminata l’incerta espressione “per far fronte al riavvio delle attività” che aveva un significato descrittivo ma che aveva creato dubbi interpretativi.

Il rinnovo o la proroga “acausale” è possibile fino al 31 dicembre 2020 il che dovrebbe significare che il contratto a termine, rinnovato o prorogato, dovrebbe “spirare” anche oltre il 31 dicembre: non si comprenderebbe in senso contrario che significato avrebbe la previsione di una durata massima di 12 mesi, che sarebbe non praticabile in relazione alla norma, entrata in vigore il 15 agosto del 2020.

Il rinnovo o la proroga, come sopra detto, si può effettuare “per una sola volta”. In base ai principi generali la nuova norma dovrebbe applicarsi solo per il futuro, e, quindi, sarà possibile prorogare o rinnovare i contratti a termine senza l’apposizione di causali, ma per una sola volta, con sottoscrizione del relativo patto entro il 31 dicembre. La legge dispone che proroga e rinnovo possano essere effettuati una sola volta, e quindi, a parere di chi scrive, se ne ricava che il regime “acausale” non dovrebbe tener conto dei rapporti pregressi. In senso contrario per i rinnovi la causale andrebbe applicata al primo rinnovo.  Se si tiene conto dei rapporti pregressi la nuova norma sarebbe non coerente.

Per le proroghe, come noto, nei primi 12 mesi “acausali” si possono effettuare fino a quattro. L’indicazione “per una sola volta”, riferito alle proroghe, porta ad arguire che il contenuto del nuovo art. 93 ha una sua valenza autonoma e peculiare, che prescinde dalla “disciplina generale” sui contratti a termine.

La norma nuova posta dal DL 104/2020 porterebbe a concludere che questa proroga non si conteggia tra le quattro previste nel citato comma 1 dell’art. 21.

Inoltre, l’abrogazione del comma 1 bis opera per il futuro, e lascerebbe inalterata l’attuazione delle proroghe “automatiche” dei contratti a termine che siano stati oggetto di sospensione (nei termini prescritti dal comma 1 bis abrogato) e che fossero in essere fino al giorno 14 agosto 2020 ossia il giorno precedente l’entrata in vigore del DL di Ferragosto anche in relazione ai contratti mediante somministrazione peri rapporti di lavoro a termine.

Dott. Michele Regina

(Docente Master Gestione, Sviluppo e Amministrazione delle Risorse Umane)

 

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