Contratto di Lavoro Part-Time: quali sono i diritti?

Contratto di Lavoro Part-Time: quali sono i diritti?

Nella stesura del contratto part-time dovranno essere indicati l’orario giornaliero, settimanale e mensile da rispettare e la durata del contratto stesso.

I tipi di contratto part-time sono tre:

  1. Contratto part-time orizzontale con meno ore giornaliere rispetto al full-time;
  2. Contratto part-time verticale con la riduzione dell’orario settimanale o mensile: si lavora quindi meno giorni rispetto ad un contratto a tempo pieno ma le ore sono le stesse;
  3. Contratto part-time misto che è una combinazione tra quello orizzontale e quello verticale. Rispetto al lavoratore assunto con contratto a tempo pieno, nel caso di part-time viene applicato lo stesso trattamento economico e normativo, proporzionato ovviamente alle ore effettivamente svolte.

Lo straordinario nel contratto part-time

Gli straordinari possono essere richiesti dal datore di lavoro entro i limiti definiti dai contratti collettivi nazionali solo per il contratto di tipo orizzontale ed il lavoratore può rifiutare di compierli senza per questo venire licenziato per giusta causa. Se nel CCNL non è specificato un tetto massimo sarà allora il datore di lavoro a “richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare in misura non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate”. Per i contratti verticali e misti il nuovo Jobs Act ha stabilito che, in assenza di riferimenti nel CCNL, il datore di lavoro potrà invece variare l’orario concordato – entro il limite del 25% dell’orario - dandone comunicazione al lavoratore almeno due giorni prima.

Quali sono i diritti dei lavoratori a tempo parziale?

La tariffa oraria prevista è identica a quella per il tempo pieno ma eventuali indennità o altri trattamenti economici sono decurtate, in modo proporzionale, dallo stipendio mensile. I lavoratori del tipo verticale hanno diritto invece all’indennità solo per i giorni in cui sarebbe dovuta effettivamente posta in essere la prestazione lavorativa.

La pensione nel contratto part-time

Il trattamento pensionistico viene calcolato in base all’ammontare totale dei contributi versati, sula base delle ore effettivamente lavorate. La retribuzione imponibile mensile non deve però essere minore rispetto a quanto descritto dall’art. 7 del D.L. 463/1983.

Novità introdotte dal Jobs Act

  • Il congedo parentale è una delle novità più importanti del 2017 introdotta dal Jobs Act. In primis si potrà infatti chiedere il contratto a tempo ridotto al posto del congedo parentale nel corso dei primi 12 anni di vita del bambino: 10 mesi complessivi per i due genitori ed un massimo di 6 mesi ognuno;
  • Se il lavoratore è affetto da patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti che gli impediscono o riducono la capacità lavorativa, allora potrà chiedere anche in questo caso la trasformazione del contratto in un part-time. Su espressa richiesta potrà poi tornare ad essere un normale contratto full-time;
  • Per quanto riguarda l’assegno familiare vanno considerate le ore lavorate settimanalmente: si avrà diritto all’assegno nella misura intera se sono pari o più di 24 ore mentre se le ore sono inferiori allora si avranno tanti assegni quante sono le giornate effettivamente lavorate.

Previste infine nuove sanzioni nei casi in cui un dipendente a tempo parziale svolga più ore di quelle previste dal contratto ed anche maggiori diritti nei confronti dei lavoratori part-time in generale per arginare fenomeni di “lavoro in nero”. Nel Jobs Act si legge infatti:

  1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alle retribuzioni ed al versamento dei contributi dovuti per le prestazioni effettivamente rese;
  2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data della sentenza. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale con valutazione equitativa, tenendo conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della sua necessità di integrazione mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla data della pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno;
  3. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla legge o dai contratti collettivi comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione, dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno”.

 

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