Alma Laboris Business School - Reverse charge: cos’è, come funziona e quando si applica l’inversione contabile IVA

Reverse charge: cos’è, come funziona e quando si applica l’inversione contabile IVA

Reverse charge: cos’è, come funziona e quando si applica l’inversione contabile IVA

Tutto ciò che c’è da sapere su questo particolare meccanismo di imposizione dell’imposta valore aggiunto, volto ad evitare frodi all’Erario

Un argomento di grande discussione in materia contabile e fiscale è senza dubbio quello della reverse charge. Si tratta di un particolare meccanismo di applicazione dell’IVA, che implica un diverso funzionamento dell’imposta, e che viene applicato solo ad alcune operazioni.

Cos’è la reverse charge?

Un meccanismo contabile e fiscale per impedire l’evasione dell’IVA. Potrebbe essere riassunta in questa semplice espressione l’essenza della reverse charge, una misura volta a far rispettare il pagamento di una delle imposte più evase del panorama europeo. Questa dicitura inglese viene tradotta con l’espressione italiana di ‘inversione contabile’, estremamente calzante per definire in maniera sintetica e diretta il significato e lo scopo di questo meccanismo.

La reverse charge, infatti, è quella particolare applicazione dell’IVA per cui il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, ha l’obbligo di assolvere l’imposta in luogo del fornitore o prestatore. L’inversione contabile si verifica proprio in quest’ultimo punto: gli obblighi dell’imposta valore aggiunto, infatti, ricadono sul destinatario, anziché sul cedente della prestazione.

In pratica, quest’ultimo emette la fattura senza addebitarvi l’IVA, mentre invece il ricevente della prestazione ha l’obbligo di integrare alla stessa fattura ricevuta l’imposta valore aggiunto. Come regola generale, chi attua la prestazione deve esporre l’IVA in fattura, e chi la riceve ha il diritto di esercitarne una detrazione. Si tratta di una deroga al principio generale secondo cui il debitore dell’imposta è colui il quale attua la prestazione.

Come funziona la reverse charge?

Lo scopo ultimo della reverse charge è quello di cercare di evitare che si verifichino frodi riguardanti l’imposta, al fine di impedire che chi acquista un bene o servizio, così come chi lo cede, non versino l’IVA, o ne chiedano il rimborso all’Erario. 

Qual è il funzionamento che sta alla base della reverse charge? La legge prevede espressamente che il destinatario sia tenuto al pagamento dell’imposta, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura viene emessa dal fornitore senza l’addebito dell’imposta valore aggiunto, con l’annotazione ‘inversione contabile’, e l’indicazione dell’osservanza delle disposizioni previste dalla legge. Questa deve essere dunque integrata dal destinatario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, nonché annotata in entrambi i registri IVA, ovverosia sia nel registro vendite che nel registro acquisti.

Quando si applica la reverse charge?

Come detto in precedenza, esistono dei casi in cui l’applicazione della reverse charge serve ad attuare che si commettano delle frodi nei confronti dell’Erario per quanto riguarda il pagamento dell’IVA. Questo meccanismo per cui l’imposta viene pagata dal destinatario è disciplinato dalla legge dal 1972.

Reverse charge 2019, normativa in vigore: articolo 17 e articolo 74

È infatti in quell’anno che il DPR 633 individua gli ambiti di applicazione per il reverse charge IVA. Questi, come stabiliscono i commi 5 e 6 dell’articolo 17, stabiliscono che l’inversione contabile deve essere applicata:

  • alle cessioni imponibili di oro da investimento;
  • alle cessioni di materiale d’oro;
  • alle cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  • alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonche’ dei loro ’componenti ed accessori;
  • alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
  • alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

Altro articolo determinante per il campo di applicazione della reverse charge è l’articolo 74 dello stesso DPR 633/1972. Questo chiarisce infatti che il meccanismo possa essere applicato a rottami e cascami a condizione che il prodotto ottenuto non sia modificato nella natura e sia ancora qualificabile come rottame. Dunque, la reverse charge si applica solo a beni non più utilizzabili secondo l’originaria destinazione, a meno che essi non siano sottoposti a lavorazione.

Reverse charge fattura elettronica: l’Agenzia delle Entrate stabilisce come funziona

Ma come funziona, invece, la reverse charge in caso di fatturazione elettronica? Esiste in questo caso una sostanziale impossibilità di integrare la fattura, dato che, come precisato dall’Agenzia delle Entrate la e-fattura risulta di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile.

Dunque, come si applica l’inversione contabile a questa casistica? La circolare 14E del 17 giugno 2019, emessa dalla stessa Agenzia delle Entrate, a sua volta integrata con le FAQ pubblicate a metà luglio dello stesso anno, fornisce un fondamentale chiarimento sull’argomento: l’integrazione deve essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza, predisponendo un altro documento allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l’apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.

Reverse charge esterno e reverse charge interno

Esistono inoltre due tipi di reverse charge. Il reverse charge esterno è l’applicazione dell’inversione contabile alle operazioni che avvengono tra soggetti passivi italiani e soggetti passivi di altri Stati membri UE. In questo caso il destinatario di acquisti e vendite intercomunitarie deve integrare l’ammontare con il controvalore in euro del corrispettivo e la base imponibile dell’operazione, ma anche con l’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni in vigore.

Diverso è il caso del reverse charge interno, che rappresenta invece l’applicazione dell’inversione contabile alle operazioni che avvengono sul territorio nazionale, laddove in questo caso si parla maggiormente di integrazione della fattura con IVA, da registrare nel registro delle fatture e nel registro degli acquisti entro il mese di ricevimento. La misura, come vedremo in seguito, è pensata per i casi in cui vi sia un maggiore rischio di evasione IVA.

Reverse charge edilizia 2019, come funziona riguardo al subappalto

Il meccanismo della reverse charge entra in gioco anche nel campo dell’edilizia. Per quanto riguarda questo settore, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato di fare fede alla sezione F dei codici ATECO 2007. Questi individuano in: lavori generali di costruzione, lavori speciali per edifici e opere di ingegneria civile, lavori di completamento del fabbricato, lavori di installazione in esso dei servizi, nuovi lavori, riparazioni, rinnovi, restauri, aggiunte, alterazioni, costruzione di edifici e strutture prefabbricate in cantiere e costruzioni temporanee.

Nello specifico, è il subappalto ad essere interessato dalle dinamiche del reverse charge. La circolare numero 37/E del 29 dicembre 2006 ha chiarito che il reverse charge torna applicabile nel caso in cui la prestazione di servizi abbia natura edilizia, ci sia la presenza di contratti di subappalto o d’opera, e che sia il subappaltatore che l’appaltatore principale debbano operare entrambi nel quadro di un’attività riconducibile al settore edile. 

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