Alma Laboris Business School - Nulla osta assunzioni 2021 donne: le agevolazioni previste dalla UE

Nulla osta assunzioni 2021 donne: le agevolazioni previste dalla UE

Nulla osta assunzioni 2021

La UE ha fornito il nullaosta per l'agevolazione di taluni contratti di assunzioni di donne e l'INPS con messaggio del 5 novembre u.s. fornisce le istruzioni operative valide però per il solo 2021. Per il 2022 bisognerà ancora attendere...

L'Unione Europa dà il nulla osta per l’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate e/o svantaggiate.

Tale nulla osta autorizza la fruizione dell'agevolazione prevista dalla legge di Bilancio 2021 nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. L'esonero contributivo è applicabile alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato nonché alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L'Inps con il messaggio 3809 del 5 novembre u.s. ha fornito le modalità operative per il recupero degli arretrati dal gennaio 2021 e l'applicazione dei benefici. 

L'assunzione è fruibile anche mediante la somministrazione di lavoro e gli effettivi beneficiari saranno gli utilizzatori anche se la richiesta è in capo all'Agenzia per il lavoro, datore di lavoro legale.

Tale agevolazione "rafforzata", rispetto alla norma istitutiva del 2012, era attesa da tempo in quanto prevista e disciplinata dalla legge 178/2021 di Bilancio 2021 in vigore dal 1.1.2021. L'agevolazione predetta per le assunzioni nel biennio 2021/2022 è stata prevista dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Tale norma diventa operativa e si aggiunge, tra le altre agevolazioni, a valle del recente via libera per quella delle assunzioni di giovani under 36, prevista dalla citata legge n. 178/2020.

La notizia del via libera è stata fornita di recente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha reso pubblico sul proprio sito istituzionale l'ok della UE a seguito di un’intesa intensa interlocuzione con la Commissione e il supporto della Rappresentanza Permanente presso l'Unione Europea e l'Inps con il messaggio citato ne fornisce conferma. 

Le agevolazioni, donne e giovani, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 costituiscono aiuti di Stato secondo la definizione e regole comunitarie previste dal TFUE e pertanto la fruizione era condizionata alla necessaria autorizzazione della Commissione europea.

Il legislatore ha concesso l’agevolazione ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» (cd. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. A tal fine - ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - la Commissione ha valutato la misura come necessaria, adeguata e proporzionata nonché conforme alla normativa europea e al Quadro di riferimento temporaneo in materia di aiuti di Stato.

Sarà necessario attendere anche gli ulteriori dettagli dell’autorizzazione comunitaria, in quanto il citato quadro temporaneo di aiuti comunitari (Temporary Framework) collegato all’emergenza pandemica è applicabile fino al prossimo 31 dicembre. Il periodo di applicazione dell’agevolazione all’assunzione di donne e prevista dalla citata legge n. 178/2020 si applica anche nel 2022. A tal riguardo l'Istituto conferma con il messaggio del 5 novembre u.s. l'attesa dell'ulteriore autorizzazione. 

Tra l'altro anche per le agevolazioni all’assunzione di giovani, il via libera riguarderà esclusivamente il periodo 2021, e per il 2022 occorrerà ottenere una ulteriore autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, come del resto anticipato dall'INPS con il Messaggio 3389/2021. 

Le donne lavoratrici che possono essere assunte con l’agevolazione contributiva sono:

  • donne con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi (è quindi necessario che la lavoratrice risulti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 150/2015);
  • donne di qualsiasi età residenti in una delle aree ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea (in questo caso la lavoratrice dovrà essere anche priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati annualmente con apposito decreto ministeriale (per il 2021, si veda il D.M. 16 ottobre 2020) (la lavoratrice, inoltre, dovrà essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi);
  • donne di qualsiasi età ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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