Pubblicato dal Ministero del Lavoro il Decreto per i settori con disparità di genere

decreto legislativo

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto 365 che individua, per il 2024, sia i settori che le professioni che rilevano un tasso di disparità uomo-donna superiore di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’lstat in relazione alla media annua del 2022.

Il Decreto precisa che i settori e le professioni individuati, risultanti dalle tabelle allegate allo stesso, rilevano, limitatamente al settore privato, ai fini della concessione degli incentivi di cui all’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’anno 2024.

Il citato art. 4 in tema di agevolazioni contributive disciplina nello specifico quanto di seguito:

8.In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

  1. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.
  2. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.
  3. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le assunzioni di che trattasi, a tempo indeterminato ovvero a termine, sono riferite- come previsto dalla legge stessa -  sia a quelle con rapporti diretti che mediante assunzioni per fini di somministrazione.

Le agevolazioni per le assunzioni di donne, con le caratteristiche previste dalla normativa citata, nel corso del biennio 2021/2022 e fino al 31.12.2023 – in relazione alle leggi di Bilancio 2021 e 2023 - sono state elevate fino al 100% ed allo stato attuale non risulta una proroga o rinnovo delle ulteriori agevolazioni per il prossimo anno. In tal caso si ritornerebbe all’agevolazione ordinaria del 50 %, fatte salve diverse indicazioni del Legislatore laste minute.

In relazione al citato innalzamento al 100 % si ricorda, però, i diversi tetti previsti dalla legge citate, e cioè 6000,00 annuali, previsti dalla L. 178/2020 ed 8000,00 annuali previsti dalla L 197/2022.

Si ricorda altresì che l’incentivo è subordinato, tra le altre  previste dalla normativa in generale in materia,  ad un'altra condizione  importante in quanto l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, secondo le indicazioni fornite sia dall’art. 2, punto 32, del Regolamento Ue n. 651/2014, che dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza n, C-415/07 del 2009 ove si afferma che la valutazione dell’incremento discende confrontando «il numero medio di Unità di Lavoro Annuo (Ula) dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di Ula dell’anno successivo all’assunzione».

Il Decreto in commento si ricorda rileva anche per i cosiddetti lavoratori svantaggiati e/o molto svantaggiati, come definiti dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 in conformità del Regolamento UE n. 651/2014.  Tra questi ultimi vi rientrano anche i soggetti occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

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Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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