Alma Laboris Business School - Massimale INPS e contributi Enasarco: cosa prevede l’Istituto

Massimale INPS e contributi Enasarco: cosa prevede l’Istituto

Massimale INPS

La contribuzione Enasarco non rileva a determinate condizioni alla qualificazione come vecchio iscritto. Con il messaggio 730 del 20.02.2023 l’INPS affronta un tema che da tempo sta interessando i dipartimenti paghe e contributi delle aziende ed i loro consulenti: il tema delle ricadute o meno nel massimale annuo.

Il tema è sentito perché nell’ultimo periodo l’Istituto di Via Ciro il Grande sta inviando alle aziende ed agli iscritti note per il recupero di contribuzione oltre il massimale per chi avesse un’iscrizione al FPLD ante 1.1.1996.

Con il messaggio in commento la riflessione è sulle contribuzioni all’ENASARCO.

Come noto a decorrere dal 1° gennaio 1996 con l’introduzione  del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche, rimanendo tuttavia imponibile per le c.d. retribuzioni minori.

Il valore del massimale costituisce pertanto limite invalicabile ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici anche ai fini del versamento della relativa contribuzione.

L’Istituto, nell’ambito delle indicazioni amministrative applicative ha chiarito, nella circolare n. 42/2009, come “la contribuzione versata anteriormente al 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione all’1.1.96, comporta la non applicazione del massimale contributivo”, facendo dunque riferimento alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle Casse per i liberi professionisti.

Per anzianità contributiva l‘Istituto ha sempre inteso  il complesso degli accrediti riferiti a periodi collocati temporalmente entro il 31 dicembre 1995 - pur se registrati in gestioni diverse – valutabili nel calcolo della prestazione, intendendosi come tali i contributi obbligatori versati per l’attività di lavoro svolta, in Italia o all’estero, riferita a lavoro dipendente privato o pubblico, lavoro autonomo (con versamenti di contributi, in tale caso, presso le rispettive Casse di previdenza), i periodi di contribuzione figurativa, da riscatto, da trasferimenti gratuiti e onerosi, nonché la contribuzione volontaria.

Ai fini dell’applicazione del massimale della base contributiva e pensionabile – si è posta la questione relativa alla valutazione della contribuzione versata nei periodi ante 1996 all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco).

In ossequio alla legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è stato riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogatore di prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, funzione confermata con la successiva legge 2 febbraio 1973, n. 12.

La Fondazione Enasarco, a seguito della trasformazione in ente di diritto privato in forza del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509, continua a provvedere ai trattamenti previdenziali integrativi per gli agenti e i rappresentanti di commercio che vi sono obbligatoriamente iscritti ai fini pensionistici integrativi. La natura integrativa della contribuzione versata all’Enasarco – che non beneficia della ricongiunzione con quella versata in AGO e nelle forme esclusive e sostitutive, né può essere utilizzata ai fini del cumulo o della totalizzazione - fa sì che la stessa non rilevi ai fini della determinazione dell’anzianità assicurativa ante 1° gennaio 1996.

L’Istituto pertanto precisa che , su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all’articolo 2, comma 18, secondo e terzo periodo, della legge n. 335/1995, previsto esclusivamente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 o per coloro che abbiano esercitato l’opzione per il sistema contributivo, la sola contribuzione Enasarco, versata anteriormente alla predetta data -per periodi successivi all’entrata in vigore della legge n. 613/1966- , non può  costituire anzianità contributiva, con la conseguente applicazione del massimale contributivo. Invece ove vi siano periodi contributivi antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 613/1966, durante i quali la tutela previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio era affidata esclusivamente all’Enasarco, gli stessi potrebbero concorrere per la determinazione dell’anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995, ai fini della non applicazione del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Un articolo a cura del dott. Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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