Bonus benzina e trasporti 2023, incentivi anche per quest’anno

Bonus benzina

Il DL 5/2023 del 14 gennaio u.s., tra le altre novità per il 2023 oltre ai 200,00 euro per lavoratori subordinati relativi ai buoni carburanti o analoghi titoli per il relativo acquisto degli stessi, rinnova aiuti in particolare per studenti e lavoratori per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, riducendone però i fruitori rispetto al DL 50/2022. La nuova disposizione prevede che quali fruitori le persone fisiche che abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell’anno 2022.

Un Decreto del Ministero del lavoro entro 30 gg dal 15.01.2023 regolamenterà le modalità di presentazione delle domande fino al 31 dicembre 2023, nei limiti delle somme stanziate.

Il bonus riconosciuto potrà ristorare il costo da sostenere, nei limiti di un massimo di 60 euro per utente, per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ferroviario nazionale. Il bonus è nominativo, non cedibile, è fruibile per un solo abbonamento e non costituisce reddito ai fini fiscali per il beneficiario, non rielevando ai fini del calcolo del valore dell’Isee.

Non vi dovrebbero essere anche per questo beneficio vincoli per l’età del beneficiario e quindi potrà riguardare anche i minori frequentanti scuole, come avvenuto nel corso del 2022.

Resta ferma la detrazione del 19% nei limiti di 250, 00 euro annui prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decise, del Testo unico delle imposte sui redditi, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.

Ritornando al bonus per i lavoratori dipendenti dei 200,00 euro per carburanti il Dl 5/2023 la ha esteso a tutto l’anno e non solo al primo trimestre 2023. Mentre nell’articolo 2 del Dl 21/2022 era presente uno stretto legame con la soglia generale di non imponibilità dei fringe benefit ove si riportava che non concorreva alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, la nuova norma è diversa.

Infatti la stessa recita che  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3,  terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  il  valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto  di  carburanti ceduti dai datori di lavoro privati  ai     dipendenti,  nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,  non  concorre  alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore  a euro 200 per lavoratore

Pertanto essendo una previsione diversa dal comma 3 dell’articolo 51, salvo diversa lettura di AdE non verosimile in verità, non deve soggiacere all’ultimo periodo di detto comma, in relazione al quale «se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito», ovvero in caso di superamento della soglia, nel caso del bonus carburante di 200 euro, il beneficio è completamente annullato.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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