Albo gestori crisi d’impresa, come effettuare l’iscrizione e requisiti

crisi d’impresa

Via all’albo dei gestori crisi d’impresa. L’art. 356 del CCII (D.Lgs. n. 14/2019) ha istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel CCII.

Vediamo insieme come effettuare l’iscrizione e quali sono i requisiti da avere.

Quali sono i requisiti per essere iscritti nell’apposito registro

Partiamo dai requisiti che occorrono per effettuare l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa. Possono iscriversi tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, che siano in regola con gli obblighi di formazione di cui all’art. 4, c. 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia n. 202/2014.

I corsi di formazione succitati durano 40 ore, e sono riservati ad avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro. Tuttavia, ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, c. 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi 4 anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso dei sottoelencati requisiti di onorabilità:

  • non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 c.c.
  • non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del d.lgs. n. 159/2011
  • non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
    • 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento
    • 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V c.c. o nel CCII
    • 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a 1 anno per un delitto contro la P.A., contro la fede pubblica, contro il patrimonio,contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria
    • 4) alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo
  • non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Come effettuare l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa

Dal 5 gennaio è possibile effettuare l’iscrizione all’albo dei gestori della crisi d’impresa. Al fine di entrare a far parte dell’albo è necessario, ovviamente, soddisfare i requisiti, ma anche versare un contributo. Per iscriversi è necessario seguire tutti i passaggi indicati dal portale del Ministero della Giustizia.

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