Videosorveglianza con riconoscimento facciale: se è lecita, cosa dice la normativa

Videosorveglianza

Nel corso degli ultimi anni si è a lungo dibattuto sulla tutela dei dati personali dei cittadini europei. Tra GDPR e regolamenti nazionali, la normativa si è evoluta, comprendendo anche argomenti come, ad esempio, quello della videosorveglianza con riconoscimento facciale.

Cosa prevede la normativa europea in materia di protezione dei dati personali nell'ambito del trattamento di dati biometrici con sistemi di videosorveglianza? In Italia è possibile?

Parliamo innanzitutto di quando la videosorveglianza è lecita secondo quanto stabilito dal Comitato Europeo per la protezione dei dati in materia di videosorveglianza:

  • Caso di legittimo interesse; una situazione che si verifica quando vi è la necessità di conseguire la finalità di un legittimo interesse perseguito da un titolare del trattamento o da un terzo, a meno che su tali interessi prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
  • Necessità allo scopo di eseguire un compito nell'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  • Presenza del consenso, che deve essere prestato liberamente, deve essere specifico, informato e inequivocabile.

E sul riconoscimento facciale? Il Reg. UE 679/2016 specifica che quelli biometrici sono dati «[…] ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca […]

Come precisa il Comitato europeo per la protezione dei dati personali "è fondamentale che il ricorso a tali tecnologie avvenga nel dovuto rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati sanciti nel RGPD".

È importante stabilire se il riconoscimento facciale è configurabile come trattamento di dati biometrici poiché da questo discrimine deriva la necessità di chiedere il consenso previsto ai sensi dell'articolo 9 del regolamento europeo.

Il Garante per la protezione dei dati personali, invece, stabilisce che "fino all'entrata in vigore di una specifica legge in materia, e comunque fino al 31 dicembre 2023, in Italia non sono consentiti l'installazione e l'uso di sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, a meno che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati. La moratoria nasce dall'esigenza di disciplinare requisiti di ammissibilità, condizioni e garanzie relative al riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità".

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