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Ferie non godute e dimissioni del lavoratore, cade divieto di monetizzazione

Cade ufficialmente il divieto di monetizzazione per le ferie non godute in caso di dimissioni del lavoratore.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 19330/2022. Secondo quanto annunciato, al lavoratore spetta il diritto a un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile.

La Sezione Lavoro, nell’ordinanza 15 giugno 2022, n. 19330, si è basata su un caso in cui la Corte territoriale aveva rigettato la domanda di una lavoratrice finalizzata ad ottenere la condanna dell’ex datore di lavoro, al pagamento della indennità sostitutiva per le ferie non godute.

Nello specifico, la donna non aveva potuto fruire delle ferie perchè in congedo obbligatorio per maternità, durato sino alla risoluzione del rapporto di lavoro, per sue dimissioni. In quel caso, il giudice di merito aveva respinto l’istanza, in quanto sussistente il divieto di monetizzazione delle ferie non godute a norma del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, convertito in L. n. 135 del 2012.

Il Collegio, con questa sentenza, ha osservato che il divieto di monetizzazione delle ferie non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto, in relazione al periodo precedente le dimissioni, per la lavoratrice era impossibile fruire delle ferie, essendo in astensione obbligatoria per maternità. La Suprema Corte ha accolto il ricorso della donna, stabilendo la caduta del divieto di monetizzazione in questi casi.

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