Comunicazione prestazioni occasionali, come farla: la nota INL

lavoro occasionale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna sulla tematica della comunicazione delle prestazioni occasionali con la nota n. 881 del 22 aprile 2022 rispetto a quanto già comunicato nella nota n. 573 dello scorso 28 marzo.

Come già sappiamo, alla fine del 2021 l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva per un (vasto) novero di lavoratori attraverso l’invio di una mail agli indirizzi dell’ispettorato territorialmente competenti in riferimento al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa. Tuttavia, con la suddetta nota di fine marzo, si prospettava l’aggiunta di un nuovo canale di comunicazione disponibile attraverso il portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con la nuova nota, permangono i due sistemi di comunicazione, ma con un evidente monito rispetto all’utilizzo della posta elettronica. Un sistema che non consente un puntuale monitoraggio rispetto all’adempimento richiesto, come specifica la nota INL.

Eccone il testo: “Va tuttavia evidenziato che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente, contrariamente a quanto potrà avvenire attraverso il servizio predisposto dal Ministero del lavoro, un efficace monitoraggio degli adempimenti, proprio in ragione delle difficoltà di disporre di un “quadro complessivo” delle trasmissioni effettuate dal medesimo committente e dei relativi contenuti. Per tali ragioni, d’intesa con la Direzione centrale tutela, vigilanza e sicurezza del lavoro, si ritiene opportuno che eventuali verifiche, anche a campione, che codesti Uffici vorranno attivare siano prioritariamente effettuate nei confronti di committenti che facciano uso della posta elettronica anziché della citata applicazione”.

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