Alma Laboris Business School - Agenzia delle Entrate, le somme aggiuntive erogate da Erasmus+ sono imponibili

Agenzia delle Entrate, le somme aggiuntive erogate da Erasmus+ sono imponibili

Agenzia delle Entrate

Per l'Agenzia delle Entrate le somme corrisposte dall'Ateneo ai borsisti Erasmus+ con fondi propri, ad integrazione della borsa di studio, in quanto accessorie, devono ritenersi rilevanti ai fini IRPEF per il beneficiario, e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP per l'ente universitario.

In relazione alla risposta n°171 del 6 aprile ad Interpello l'agenzia conferma che per il profilo fiscale, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. (art. 50, co. 1 del TUIR).

Per deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, sono esenti dall'IRPEF per espressa previsione normativa, le borse di studio corrisposte:

  • dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (art. 6, della Legge n. 398 del 1989, e art. 4, della Legge n. 210 del 1998);
  • agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi di assistenza scolastica in ambito universitario (art. 4, della Legge n. 476 del 1984);
  • nell'ambito del programma " Socrates", nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (art. 6, co. 13, della Legge n. 488 del 1999);
  • dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (art. 3, co. 3, lett. d- ter), del TUIR);
  • agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nell’ambito del programma " Erasmus +" per la mobilità internazionale (art. 1, co. 50, della Legge n. 208 del 2015).

Le borse di studio Erasmus+ sono esenti da IRPEF in capo al percettore e sono escluse dalla base imponibile IRAP del soggetto erogante (art. 1, co. 3, del D.L. n. 105 del 2003).

Ma vi è un diverso regime fiscale per le eventuali somme aggiuntive corrisposte ai borsisti Erasmus+ dal singolo Ateneo, con propri fondi, per:

  • compensare la riduzione dei finanziamenti europei relativamente all’anno accademico in corso 2021/2022, al fine di garantire l'erogazione di tutte le mensilità richieste dagli studenti vincitori della borsa di studio;
  • coprire la differenza tra le borse 2020/2021 degli studenti che hanno posticipato la partecipazione a causa della pandemia, e le borse 2021/2022 per le quali è stata disposto un incremento, al fine evitare disparità di trattamento sull'importo della borsa finanziata tra gli studenti che partecipano alla mobilità nello stesso anno, garantendo lo stesso importo a tutti i partecipanti al programma a prescindere dall'anno di finanziamento.

Tali somme aggiuntive non possono beneficiare dell'esenzione da IRPEF prevista per le somme aggiuntive corrisposte dalle università per le borse studio "Socrates". Ciò in quanto, la disposizione esonerativa ha un ambito applicativo delimitato e le borse di studio " Erasmus+", in assenza di espressi riferimenti testuali, non possono essere considerate una particolare applicazione del programma " Socrates". Una interpretazione estensiva non può essere adottata in relazione alla normativa di esenzione, dato che questa, al pari delle norme agevolative, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Da ciò deriva che le somme corrisposte dall'Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio "Erasmus+" in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell'ente universitario.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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