lavoro occasionale

Regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro dipendente

Il Ministero del Lavoro con la nota del 10 marzo 2022, n. 4011 fornisce alcune precisazioni sul regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro.

In particolare sono stati posti due quesiti in forma di interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 12. Il Ministero precisa che in ogni caso possono essere oggetto dell'attività di interpello, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di competenza del medesimo dicastero, ma non situazioni specifiche riconducibili ad un determinato ente. Lavoro occasionale

Posto quanto sopra il Ministero riepiloga i quesiti con i quali viene richiesto: “se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale [**] sia o meno compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso [un ente di base] o un Comitato Regionale [**] di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l'ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia”.

Il Dicastero richiama la disposizione di cui all’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore, che stabilisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’integrazione apportata dall’articolo 5 comma 1, lett. a) del d.lgs. 105/2018.

La previsione ha portata ampia e generalizzata e fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario. Essa va rapportata al più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, secondo cui nel definire il volontario viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell'assenza di finalità di lucro, neanche indirette; in secondo luogo, si prescrive che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.

Tali prescrizioni per il Ministero rispondono alla finalità di valorizzare la libera scelta della persona come consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, onde preservare la genuinità dell'attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della comunità e del bene comune e non di interessi specifici o di parte, sicché l'attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria.

Il volontario deve sentirsi libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Al contempo, infine, il citato articolo 17, comma 5, intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.

Le disposizioni devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.

Quanto sopra descritto, sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di contrarietà della situazione prospettata nel quesito rispetto al dettato dell'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, considerato che l’ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.

Le valutazioni in esame, per il Ministero, lasciano impregiudicate le prerogative degli organi di vigilanza, qualora siano accertate modalità concrete di svolgimento delle attività oggetto del quesito che possano risultare non rispondenti alla disposizione medesima.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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