Diritto d’autore, la raccolta di opere in studio metodologico è violazione?

Diritto d’autore

La raccolta di opere in uno studio metodologico, per alcune condizioni, è considerata violazione del diritto d’autore.

Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 4038/2022. Il caso è quello del ricorso degli eredi del pittore Mario Schifano contro l’omonima fondazione. Ma cosa il provvedimento? Diritto d’Autore

Secondo quanto possiamo apprendere, per la Cassazione inserire la raccolta completa delle opere di un artista in uno studio metodologico è una violazione del diritto d’autore se riproduce integralmente i lavori ed è in concorrenza sull’utilizzo economico che spetta ai titolari del diritto.

Il provvedimento dell’8 febbraio della Suprema corte ha cancellato la decisione con la quale la Corte d’appello aveva considerato legittima la pubblicazione, insieme a un’Università, di uno «Studio metodologico» in sei volumi.

È stata dunque ribaltata la sentenza precedente, in cui veniva asserito come la pubblicazione in uno studio metodologico di 24mila lavori di Schifano non aveva scopo commerciale e non riguardava l’opera complessiva dell’autore.

Queste due caratteristiche sarebbero rientrate nella deroga prevista dall’art. 70 della legge sul diritto d’autore, la quale permette la riproduzione integrale di opere in funzione illustrativa, didattica e di ricerca, senza porsi in concorrenza con l’utilizzo economico delle opere.

Cosa ha portato, dunque, la Cassazione a giudicare il caso come violazione del diritto d’autore? Il fatto che lo studio metodologico non avesse solo scopo illustrativo: “La riproduzione di opere d’arte, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera”.

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