Telemarketing, nuovo regolamento: come funziona, come difendersi

Telemarketing

“Da anni ormai continuo a ricevere telefonate sul mio cellulare da operatori più disparati che tentano di vendermi qualcosa, a qualsiasi ora del giorno.

Ho usato la funziona blocca del mio smartphone, ma i numeri cambiano di continuo. Ho letto che ci sarebbe una legge ora che può tutelarci. Cosa posso fare ora per evitare tutto questo?”.

Con il nuovo schema di regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 gennaio di quest’anno, il Registro pubblico delle opposizioni è stato esteso anche ai numeri dei cellulari.

Ciò significa che sarà possibile iscrivere in tale Registro il proprio numero di cellulare, oltre che quello di telefonia fissa o il proprio indirizzo postale, per la posta cartacea, e da quel momento in poi si intenderanno anche revocati gli eventuali consensi in precedenza prestati per finalità di telemarketing.

Si potrà evitare di ricevere chiamate indesiderate sia con operatore, che con sistemi automatizzati. L’iscrizione al Registro delle opposizioni è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

Per iscriversi, basterà compilare il modulo disponibile sul sito www.registrodelleopposizioni.it, oppure inviare lo stesso modulo compilato all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., o ancora chiamare il numero verde 800 265 265.

Le aziende che si occupano di telemarketing dovranno, quindi, verificare se per i numeri telefonici presenti negli elenchi pubblici che intendono utilizzare sia stata formulata opposizione dai relativi intestatari. In mancanza, potranno subire sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Attenzione, però: se abbiamo prestato il consenso a chiamate promozionali, anche da parte di terzi, in occasione dell’acquisto di beni o servizi oppure in occasione dell’iscrizione a programmi di fidelizzazione, di partecipazione a concorsi a premio, tale consenso potrebbe rendere lecite le telefonate per finalità commerciali ricevute, nonostante l’iscrizione al Registro.

Anche in questi casi, l’interessato può esercitare il diritto di opposizione e gli altri diritti previsti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali direttamente nei confronti dell’operatore economico che lo ha contattato, il quale dovrà dare riscontro alla richiesta senza ritardo e al massimo entro e non oltre 1 mese (prorogabile fino a 3 mesi, in casi particolari).

Se la risposta non perviene o è negativa, ci si potrà rivolgere al Garante per la Protezione dei dati personali inoltrando una segnalazione o un reclamo, i cui modelli sono disponibili, rispettivamente, nella sezione “Modulistica” e “I miei diritti” del sito dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

Avv. Piera Di Stefano
Co-Founder Avvocato del Web® e T.R.ON®

 

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