Alma Laboris Business School - Legge di Bilancio 2022, nuovi strumenti per la gestione della crisi d’impresa

Legge di Bilancio 2022, nuovi strumenti per la gestione della crisi d’impresa

crisi d’impresa

La Legge di Bilancio 2022 offre anche per quest’anno ad aziende e professionisti strumenti per gestire crisi aziendali da una parte ed opportunità volte garantire il turnover generazionale dall’altra.

Si evidenzia, tra l’altro, che la legge in discorso ha rivisitato in profondità il TU degli Ammortizzatori sociali garantendo prestazioni integrative di reddito per riduzione e/o sospensione a platee più ampie di lavoratori ed aziende. Crisi d’Impresa

Non cambia in particolare la cassetta degli attrezzi per le imprese industriali, che sono destinatarie della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Nello specifico quelle che occupano fino a 15 dipendenti avranno ancora il solo il trattamento ordinario, c.d. CIGO, mentre per quelle maggiori è confermata sia la CIGO che la CIGS, a seconda dei casi specifici.

Nel settore non industriale le novità sono diverse. Non avremo dal 1.1.2022 il limite dei 5 dipendenti sotto il quale le aziende fino al 31.12.2021 non godevano, al netto di quelli emergenziali, di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Queste aziende verranno tutelate dai fondi di solidarietà bilaterali o, in loro assenza, dal Fondo di integrazione salariale, c.d. FIS.

Pertanto se l’azienda non rientrante nell’inquadramento industriale opera in un settore in cui le parti negoziali hanno costituito o costituiranno un fondo di solidarietà bilaterale, sarà quest’ultimo a intervenire per le casuali sia ordinarie, sia straordinarie. Se le parti negoziali non hanno istituito un fondo l’azienda rientrerà nell’ambito del FIS che in tal caso dal prossimo anno garantisce solo l’assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie.

Le imprese non industriali, non rientranti in ambito CIGO, che occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente, ove operino in settori sprovvisti di fondo di solidarietà bilaterale rientreranno nella disciplina della CIGS e, quindi, anche del FIS. Per queste aziende si avrà pertanto una duplice copertura a seconda dei casi specifici di intervento, cui corrisponderà molto presumibilmente un doppio obbligo di contributivo, quello al FIS e quello per CIGS

Dal 1° gennaio 2022 l’assegno di integrazione salariale sarà l’unica prestazione riconosciuta dai fondi ai lavoratori e terrà conto delle causali ordinarie e straordinarie e al lavoratore spetterà anche l’assegno per il nucleo familiare.

Tralasciando la narrazione delle novità sui nuovi ammortizzatori per le imprese non industriali, andiamo per ordine ad evidenziare le novità che appaiono più di rilevo per la gestione delle crisi.

In merito al c.d. turnover non vi è dubbio che il contratto di espansione, a valle delle aperture del Sostegni Bis, porta ad un ampliamento della platea delle aziende potenzialmente interessate, fissando il limite dimensionale, anche in gruppo, a 50 unità lavorative per il biennio 2022/2023. Non vi è chi non veda che questo ampliamento, unitamente ad altri interventi, rappresenti una opzione per consentire di smussare i rigidi paletti anagrafici pensionistici in vigore dal prossimo anno, dopo l’esperienza di Quota100, favorendo appunto il c.d. ricambio generazionale.

Il contratto di espansione può prevedere un prepensionamento fino a una durata massima di 60 mesi, mediante il quale i dipendenti interessati accedono, su base volontaria, a una risoluzione consensuale per potere raggiungere entro 5 anni o la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata se decorrente prima dell’età pensionabile. I datori di lavoro sostengono il costo dell’assegno mensile, che equivale alla pensione maturata e certificata da INPS alla data. Invece per l’accompagnamento alla pensione di anzianità i datori sostengono anche il costo della contribuzione piena calcolata sulla media degli ultimi quattro anni di retribuzione.

La proroga del biennio 2022-2023 contempla anche la cassa integrazione straordinaria, per una durata massima di 18 mesi, ed un piano di formazione e riqualificazione teso ad ampliare ed arricchire le competenze dei dipendenti non interessati dal prepensionamento quinquennale.

Novità da quest’anno anche per i contratti di solidarietà: si evidenzia l’elevazione delle percentuali collettive e individuali che le aziende devono rispettare per accedere all’istituto contrattuale. Infatti la riduzione media massima complessiva dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà dal 1° gennaio 2022 passa dal 60 all’80%; mentre sempre da quest’anno la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro, riferita all’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato, viene elevata – per ogni dipendente - dal 70 al 90%.

Per il biennio 2022-23 le imprese di industria e costruzioni, che abbiano esaurito i contatori della cassa integrazione, possono chiedere fino a un massimo di ulteriori 52 settimane di CIGS fruibili fino a dicembre 2023 nel limite di 150 milioni per il 2022 e 150 nel 2023.

La Legge di Bilancio ha istituito presso il MISE un fondo che vale 150 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023 e 200 milioni per il 2024, teso a favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto almeno 62 anni. Un apposito decreto attuativo perimetrerà la regolamentazione specifica.

Per il triennio 2022, 2023, 2024 le aziende di rilevanza economica strategica, non escludendo quelle a livello regionale, che abbiano esaurito la CIGS, potranno richiedere nuovi ammortizzatori per definire complessi processi di riorganizzazione o risanamento, o per gestire esuberi, nel limite di 130 milioni per il 2022, 100 per il 2023, 50 per il 2024.

La proroga potrà avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà, 6 mesi per crisi aziendale.

L’azienda che voglia assumere a tempo indeterminato un lavoratore in CIGS, che derivi dalla nuova fattispecie dell’accordo di transizione occupazionale, beneficerà di un incentivo pari al 50% dell’ammontare CIGS, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore e per una durata non superiore a 12 mesi.

Si ricorda altresì, nelle more delle autorizzazioni UE, che continua per il 2022 l’esonero contributivo per le stabilizzazioni dei giovani under 36tale agevolazione viene riconosciuta anche alle aziende che assumano a tempo indeterminato lavoratori, senza limiti di età, provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendali presso l’apposita struttura per la crisi d’impresa. L’esonero dei contributi per 36 mesi è riconosciuto entro un limite di 6.000 euro annui.

La Legge di Bilancio ridisegna inoltre le regole sulla condizionalità favorendo una parziale compatibilità del trattamento di integrazione salariale con il lavoro: se si svolge un impiego subordinato superiore ai sei mesi o un lavoro autonomo, durante il periodo di cassa, non si ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate, mentre quando è inferiore a sei mesi il trattamento si sospende. In tal modo le aziende, che non abbiano in corso ammortizzatori, e che lo desiderino potranno avvalersi di tali risorse esperte e queste ultime potranno tenere vive e rafforzare le proprie competenze professionali e lavorative con l’opportunità non vana di una concreta ricollocazione.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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