Contratto di rioccupazione, esoneri al via: la circolare INPS

Contratto di rioccupazione

L'Inps con messaggio del 9 settembre u.s. ha fornito indicazioni per la fruizione dal 15.09.2021 dei benefici per l'avvio del contratto di rioccupazione di disoccupati da parte dei datori di lavoro. Al via gli esoneri per il contratto di rioccupazione.

In precedente articolo del abbiamo già avuto modo di commentare il cosiddetto contratto di rioccupazione, introdotto dall’art. 41 del DL 73/2021 Sostegni -bis, convertito in legge 106 del 23 luglio 2021.

Si ricorda brevemente che in caso di assunzione di lavoratori disoccupati con contratto di rioccupazione, il citato decreto ha previsto la possibilità di fruire per i datori del settore privato per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 6 mesi e per un importo massimo di 6.000 euro annui, con proporzionamento su base mensile. L’esonero per il Contratto di Rioccupazione ha ricevuto il nulla osta da parte della Commissione Europea, che, in data 14 luglio 2021, con la Decisione C (2021) 5352 finale.

Circolare INPS contratto di rioccupazione, ecco cosa dice

L'Inps, con il messaggio 9 settembre 2021, n. 3050, informa aziende e loro intermediari circa le immediate indicazioni operative ai fini dell'effettiva fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni. A decorrere dal 15 settembre 2021, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", presente sul sito internet www.inps.it, è reso disponibile il modulo di istanza on-line "RIOC", per la richiesta del beneficio.

I dipartimenti payroll delle Aziende datrici ovvero gli intermediari delle medesime, interessate fini della fruizione dell'esonero contributivo per le assunzioni effettuate con il contratto di rioccupazione, previa autentificazione, inoltreranno telematicamente all’Istituto di previdenza la domanda di ammissione all'esonero con le seguenti informazioni:

  1. dati del dipendente avviato con contratto di rioccupazione;
  2. codice della COT (comunicazione obbligatoria) relativa al rapporto a tempo indeterminato;
  3. retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  4. indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  5. misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

Per i rapporti part time, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l'importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.

L’INPS dovrà:

  • Accertare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato con la consultazione della banca dati delle COT;
  • Determinare l’importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
  • Controllare la sussistenza e capienza della copertura finanziaria per l'esonero richiesto;
  • Ove non fosse sufficiente la capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, comunicare al datore o all’intermediario, che l’azienda è autorizzata a fruire dell'esonero e con l’importo massimo dell'agevolazione spettante per l'assunzione;
  • Registrare l’agevolazione autorizzata nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

L’Istituto fa presente che l'assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, con lo scopo di garantire l'adeguamento delle competenze professionali del medesimo lavoratore nel nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Quindi ai fini del beneficio le parti devono realizzare detto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Un articolo a cura del dottor Michele Regina,
consulente del lavoro ed esperto del mondo HR

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