chiavetta USB

Costo connessione Internet con chiavetta USB: non è esente da Irpef per lo smartworker

Non può essere rimborsato in esenzione di imposta il costo della chiavetta USB per lo smartworker in assenza di parametri oggettivi. Chiarimenti dell'Agenzia dell'Entrate.

Agenzia delle Entrate: possibilità di rimborso spese del costo della connessione internet per lo smartworker? In un periodo in cui lo smartworking si sta consolidando nella cultura delle aziende e dei lavoratori l'Agenzia interviene nuovamente sui rimborsi ai lavoratori fruitori della fattispecie di lavoro da remoto con particolare riferimento al ristoro delle spese per device.

Con risposta ad Interpello 371 del 24 u.s., viene interpellata in merito alla rilevanza del rimborso spese del costo della connessione Internet mediante un dispositivo USB mobile o dell’abbonamento al servizio dati domestico per consentire lo svolgimento da remoto della prestazione, per la determinazione del reddito da lavoro subordinato e dei relativi regimi di deducibilità per il reddito d’impresa. Chiavetta USB

Smartworking, costo connessione Internet: come funziona il rimborso spese

Più in particolare. La società proponente l'Interpello ha palesato l’interesse a dare avvio ad un programma sperimentale di lavoro agile (smart working), rimborsando ai propri dipendenti smartworker il costo della connessione internet con dispositivo mobile (c.d. "chiavetta internet") o dell'abbonamento al servizio dati domestico, al fine di consentire lo svolgimento della prestazione di lavoro da remoto ai sensi della legge n. 81 del 2017.

L'istante ha chiesto chiarimenti in merito alla rilevanza di tale rimborso spese ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ed altresì in merito al relativo regime di deducibilità ai fini del reddito d'impresa.

Per la società il rimborso da parte del datore di lavoro al singolo lavoratore delle spese da quest'ultimo sostenute per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati internet, attraverso un device mobile oppure un impianto fisso domiciliare, in quanto strumentale allo svolgimento dell'attività lavorativa, non costituirebbe retribuzione imponibile in capo al lavoratore dipendente ai sensi dell'articolo 51 del TUIR. Inoltre per la società tale rimborso sarebbe integralmente deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 95 del TUIR.

Costo connessione Internet per lo smartworker, la posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia sottolinea ancora una volta il principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente secondo il quale «tutte le somme ed i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» rilevano come reddito imponibile per il dipendente. Pertanto le somme che il datore di lavoro ristora al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono reddito di lavoro dipendente, salvo i casi previsti per legge.

Per il caso dell’Interpello, il rimborso da parte del datore di lavoro non è relativo al solo costo riferibile all'esclusivo interesse del datore di lavoro, in quanto lo stesso datore rimborserebbe tutte le spese sostenute dal dipendente per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione.

Quindi il costo, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, per l'Agenzia non può essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente con gli obblighi ed adempimenti fiscali conseguenti.

Invece tale rimborso spese, risultando essere sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, risulterebbe deducibile per l’impresa ai sensi dell’articolo 95, comma 1, del TUIR in quanto assimilabili alle «Spese per prestazioni di lavoro».

Un articolo a cura del dottor Michele Regina, consulente del lavoro ed esperto HR

 

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