Alma Laboris Business School - Contratto di somministrazione, agevolazioni contributive per under 36 in attesa di autorizzazione UE

Contratto di somministrazione, agevolazioni contributive per under 36 in attesa di autorizzazione UE

Contratto di somministrazione

Con la circolare 56 del 12 ultimo scorso aprile l’INPS, richiamando l’articolo 31 del decreto legislativo 150/2021, ricorda tra le condizioni generali ai fini della fruizione dell’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 previsto dalla legge 178/2020,

che non è possibile accedere al beneficio ove il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale.

INPS, ipotesi di sospensione dal lavoro per Covid è assimilabile agli EONE

”Contratto

Sono fatti salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

Quanto sopra, tra l’altro, era stato anche indicato dall’INPS con la circolare 57/2020 relativamente alle agevolazioni previste per gli under 36. L'agevolazione di che trattasi è ancora in attesa della autorizzazione europea e quindi ancora non operativo.

Ora l’Istituto precisa che, nell’attuale situazione occupazionale, l’ipotesi di sospensione dal lavoro per una causale dipendente dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 è assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (cosiddetti EONE).

Pertanto, laddove l’azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all’emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alla correlata agevolazione in trattazione.

Somministrazione di lavoro, fruizione agevolazioni in presenza di proroghe di contratti

Ricorda altresì l’Istituto che quanto previsto dal citato articolo 31 con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore.

Orbene, se da un lato per l’Istituto è possibile per un datore avviare una nuova assunzione con agevolazioni anche in presenza di ammortizzatore Covid-19, dall’altro la fruizione delle agevolazioni mediante somministrazione, per effetto dell’articolo 19 bis del DL 18/2020, convertito in Legge 27/2020, sarebbe possibile, ad avviso di chi scrive, in presenza solo di proroghe o rinnovi di contratti di somministrazione, stante il divieto generale di somministrazione posto dall’art 32 del decreto legislativo 81/2015.

Quindi se il contratto di somministrazione è relativo ad una proroga, ovvero ad un rinnovo con lavoratore temporaneo il cui rapporto sia trasformato a tempo indeterminato, in presenza delle condizioni legittimanti la fruizione, appare possibile poter accedere al beneficio per l’utilizzatore,nel rispetto della normativa. Ove il contratto di somministrazione non attenga invece ad una proroga ovvero ad un rinnovo ai sensi del richiamato articolo 19 bis, e a meno che non si tratti di altre qualifiche non interessate alla sospensione, non appare ipotizzabile e la somministrazione e l’agevolazione.

 

Un articolo a cura del dottor Michele Regina

 

 

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