Vaccino obbligatorio per lavorare, pena il licenziamento? Riflessioni sul tema

Vaccino obbligatorio per lavorare, pena il licenziamento? Riflessioni sul tema

In questo periodo in cui siamo tutti interessati sulle evoluzioni negative per le diverse varianti del Covid-19, che riguardano non solo l’Italia, assistiamo da giorni alla discussione di giuslavoristi, giudici ed esperti del settore sulla licenziabilità o meno del dipendente che si rifiuti, volontariamente o meno, di assumere il vaccino.

Il tema è certamente molto sensibile e sentito, in specie, come si diceva in premessa, per il timore di una denegata ulteriore ondata pandemica. In dottrina assistiamo a diverse prese di posizione, anche con conclusioni opposte.

Vaccino Covid-19 obbligatorio per lavorare: cosa dice la normativa vigente

Non si può che partire per una riflessione tecnica dall’art. 2087 del Codice civile che impone al datore di lavoro di assicurare tutte le misure di sicurezza atte a garantire e proteggere i propri dipendenti e collaboratori. In caso di inadempienza il datore rischia, in ipotesi di infortunio, o meglio, di contagio da Covid-19, di rispondere civilmente e penalmente.

Vaccino Covid-19 obbligatorio per lavorare: cosa dicono la direttiva UE e il Testo Unico

Non può non ricordarsi a tal proposito come già qualche autorevole esperto ha sottolineato, che la Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 per garantire il rigoroso rispetto e l’applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono le norme dell’UE in tema di salute e sicurezza sul lavoro a tutela di tutti i lavoratori contro la pandemia di Covid 19, classifica appunto la SARS-CoV-2 come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3 ed estende al Covid-19 le misure di prevenzione previste nella Direttiva 2000/54/CE dedicata alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e adottate in Italia nel Titolo X del D.lgs. n.81/2008 (Testo Unico Sicurezza luoghi di lavoro).

Nel citato Testo unico vengono prescritte prioritariamente le norme sull’individuazione e valutazione dei rischi, di cui agli articoli 3 e seguenti, la sorveglianza sanitaria e le vaccinazioni art. 14. La Direttiva UE risulta recepita nel nostro Paese con le modifiche al richiamato TU nel corso del 2020 per effetto della normativa emergenziale medio tempore emanata nel corso del 2020.

Tra l'altro in questi giorni è approdato in GURI (S.O. n.7) il piano strategico nazionale di preparazione e risposta alla pandemia (PanFLU 2021-2023) dove si cita il Testo unico della Sicurezza e gli obblighi datoriali.

Vaccino obbligatorio per lavorare

Vaccino Covid-19, la misura più efficace per contrastare l’emergenza

Non si può negare che il vaccino è la misura ad oggi maggiormente efficace per contrastare la pandemia, del resto confermato dalle Autorità sanitarie. Né si può pensare che continuare ad utilizzare ed osservare correttamente l’uso delle mascherine e/o altro, come suggerito dai DM del Ministero della Salute e dai vari DPCM, possa costituire la soluzione definitiva al problema del rischio pandemico, essendo solo purtroppo misure contenitive.

La somministrazione di un vaccino per i lavoratori non può che essere valutata, nel rispetto del TU della sicurezza e a monte dal richiamato art. 2087 c.c., dal Medico Competente, che, in sede di valutazione dei rischi, con il datore e RSPP deve senz’altro individuare i rischi di contagio, che sono prescrizioni per i lo stesso datore di lavoro.

Vaccino Covid-19 obbligatorio per il lavoro, le varie posizioni

Vi sono posizioni che contestano l’obbligatorietà o meno del vaccino, tra l’altro non essendo ancora normata specificatamente, ove non si voglia tenere in debito conto che il TU della sicurezza potrebbe già dare risposte in tal senso, ma non si può sottovalutare che la vaccinazione non deve essere vista esclusivamente per la salute dei lavoratori ma anche di quella pubblica, garantita costituzionalmente come la prima.

Il vaccino, inoltre, come taluni hanno giustamente sostenuto, libera con gradualità gli imprenditori dai limiti posti dalla normativa emergenziale, riconsegnando agli stessi una libertà costituzionale anche essa degna di tutela. La vaccinazione consentirebbe l’auspicato ritorno alla normalità ed eliminerebbe le restrizioni personali a cui tutti siamo costretti nella nostra vita non solo lavorativa, ma sociale, privata ed affettiva nel rispetto della nostra Carta Costituzionale.

Vaccino Covid-19 obbligatorio per lavorare, tra diritto individuale e libertà di scegliere

Il diritto individuale di non vaccinarsi deve essere contemperato con altri di rango costituzionale nel rispetto della Comunità Nazionale ed Internazionale. Se vi è un’autorizzazione al vaccino da parte delle autorità sanitarie questo è uno strumento idoneo a tutelare la persona.

Pur in presenza di un vaccino, se si autorizza l’ingresso in azienda a soggetti non vaccinati, in particolare in determinati ambiti ovvero in luoghi di lavoro con soggetti fragili, in presenza di un probabile contagio il datore correrebbe tutti i rischi conseguenti alla violazione dell’art. 2087 c.c. e del TU della sicurezza sui luoghi lavoro. Il DVR dovrà rilevare il maggior rischio di contagio da parte dei non vaccinati.

Vaccino Covid-19 obbligatorio pena il licenziamento? Riflessioni a riguardo

Ove il lavoratore che non intenda vaccinarsi possa svolgere altre attività in azienda sarà adibito a quelle in cui non può potenzialmente nuocere per la riduzione o assenza del contatto con altri suoi i colleghi, lavorando o da remoto o in luoghi in cui operi da solo. In tali eventualità il lavoratore non potrà certo essere licenziato né sospeso.

Ma ove mai non esistano siffatte soluzioni alternative e compatibili con le esigenze datoriali il datore di lavoro, per non incorrere in rischi anche di rilievo penale, ed in assenza del divieto legale di licenziamento, dopo avere esperito anche soluzioni di sospensione con ricorso alla Cassa Covid, potrebbe ricorrere al licenziamento.

Appare questa una soluzione sicuramente drastica, ma il licenziamento non è né semplice né automatico, in quanto si renderebbe necessario se vi sia un giudizio di maggiore pericolosità ed il datore di lavoro in tal caso debba adottare delle soluzioni per la tutela della sua comunità di lavoro. Nello stesso modo in cui assume delle decisioni obbligate in caso di pericolosità delle lavorazioni in uno stabilimento per ridurre o eliminare i rischi.

È auspicabile una normativa più chiara in materia circa l’obbligatorietà o meno del vaccino per dirimere dubbi in materia. È di tutta evidenza infine che il lavoratore che non possa vaccinarsi per motivi di carattere sanitario avrà e dovrà ricevere le tutele previste dalla normativa.

Articolo a cura del dottor Michele Regina

 

 

 

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