SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività

SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività: cos’è, come si fa, per chi è obbligatoria

Tutto ciò che serve sapere su questo documento importante per alcune tipologie di aziende

Un documento che alcune tipologie di aziende devono presentare in via obbligatoria prima dell’avvio dell’impresa è la SCIA, acronimo di segnalazione certificata di inizio attività. Scopriamo insieme meglio che cos’è, ma soprattutto come si fa e come questa comunicazione, che ha un costo variabile, deve essere presentata presso il SUAP.

 

Che cos’è la SCIA: definizione della segnalazione certificata di inizio attività

SCIA, la segnalazione certificata di inizio attivitàPrima di iniziare a trattare questo importante capitolo della storia di un’impresa, appartenente ai settori di cui forniremo una trattazione esemplificativa, occorre comprendere quale sia l’argomento di cui stiamo parlando. SCIA, come abbiamo già accennato, è l’acronimo della dicitura ‘segnalazione certificata di inizio attività’.

Si tratta della segnalazione che permette a un’impresa di iniziare, ma anche di modificare, o di cessare, la propria attività. È costituito da una serie di documenti, che vanno presentati per via telematica, atti a comprovare l’esistenza dell’attività produttiva di tipo artigianale, commerciale o industriale.

La SCIA rappresenta una dichiarazione amministrativa, che costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da portare a compimento prima di iniziare l’attività. I suoi effetti sono immediati, e non prevedono verifiche su requisiti e controlli preliminari, prima dell’avvio dell’impresa; questi controlli potranno essere eseguiti a posteriori, dopo che avvenga l’inizio dell’attività dell’azienda.

SCIA normativa: le leggi che regolano la segnalazione certificata di inizio attività

Tra i principali meriti della segnalazione certificata di inizio attività vi è quello di aver sostituito alcuni adempimenti che prima dovevano essere consegnati al fine di dichiarare che l’impresa avesse avviato l’attività. Principalmente, ad essere rimpiazzata è stata la DIA, acronimo di ‘dichiarazione di inizio attività’.

Questo adempimento era stato introdotto dalla legge n°47 del 28 febbraio 1985, e successivamente disciplinato dal testo unico dell’edilizia, nome con cui è comunemente noto il DPR n°380 del 6 giugno 2001. Tra i principali elementi, quest’ultimo annoverava proprio la denuncia di inizio attività in edilizia.

Il principale riferimento normativo della SCIA, invece, è la legge n°122 del 30 luglio 2010, che rappresenta la conversione del decreto legge n°78 del 31 maggio 2010. A stabilire formalmente la sostituzione delle espressioni ‘Dichiarazione di inizio attività’ e ‘DIA’ con, rispettivamente, ‘Segnalazione certificata di inizio attività’ e ‘SCIA’, l’articolo 49 della legge n°122, al comma 4ter.

Per la precisione, la legge stabilisce che la SCIA “sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale”.

Come si fa la segnalazione certificata di inizio attività?

Come recita la normativa attuale, la SCIA è “una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.

La segnalazione certificata di inizio attività si compone essenzialmente di un’autocertificazione, che deve necessariamente essere “corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese, di cui […], relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione”.

SCIA, come presentarla in modalità telematica

Tutta la documentazione necessaria per la SCIA deve essere presentata solo in modalità telematica al SUAP, lo sportello unico delle attività produttive, ossia un ufficio presente in tutti i Comuni italiani. Questo si occupa di tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione dell’azienda, rappresentando il referente pubblico unico per ogni adempimento. La presentazione della domanda può essere effettuata attraverso l'associazione di categoria, un professionista, o personalmente, con la compilazione del modulo e l’invio dello stesso.

SCIA obbligatoria, per quali settori si deve necessariamente presentare

Presentare la SCIA è un adempimento obbligatorio per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali dell'edificio, ma anche per le attività di restauro e di ristrutturazione edilizia, che siano diversi da quelli che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva.

Ogni impresa che svolga un’attività economica di tipo commerciale, produttiva e artigianale, turistica e agricola è tenuta a presentare la SCIA in maniera obbligatoria. Ecco alcune imprese che devono assolvere tale adempimento, a titolo esemplificativo:

  • commercio al dettaglio in sede fissa;
  • attività di deposito;
  • commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
  • stabilimenti industriali;
  • attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  • attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • attività di trasporto di prodotti alimentari;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
  • somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  • modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • modifica dei locali o degli impianti;
  • modifica degli aspetti merceologici;
  • modifica del ciclo produttivo.

Scia costo, ecco a quanto potrebbe ammontare

Il costo per una SCIA è dipendente da vari fattori: onorario del professionista a cui è incaricato l’adempimento, interventi edili, ma anche i diritti di segreteria da pagare al Comune. Realizzare una segnalazione certificata di inizio attività costa in misura maggiore quando la pratica è di una certa complessità.

In generale, nonostante ogni Comune applichi tariffe differenti, e nonostante vi siano, come abbiamo visto, diversi parametri, i costi vanno dai 250 ai 1000 euro.

 

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