Coronavirus, cosa dice il nuovo DPCM 1° marzo 2020

Coronavirus, cosa dice il nuovo DPCM 1° marzo 2020: tutte le misure del decreto

Ecco cosa prevede il provvedimento firmato da Conte contenente “ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”

 

L’emergenza epidemiologica da coronavirus continua in Italia. Il numero dei contagiati aumenta in maniera considerevole, destando una certa preoccupazione da parte della popolazione e degli organi istituzionali. Al fine di arginare il fenomeno, il Governo ha scelto di integrare il decreto legge emanato lo scorso 23 febbraio con ulteriori disposizioni, attuative del decreto e contenenti alcune misure urgenti per il contenimento e per la gestione dell’epidemia.

È stato pertanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con effetto immediato, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020. Va precisato: gli immediati effetti di questo decreto, come da prassi, non avranno effetto per lunghissimo tempo; è dunque prevedibile che (giustamente, diremmo) andremo incontro a nuove modifiche, dato il rapido evolversi della situazione.

La principale novità è senza dubbio la ‘divisione’ dell’Italia in tre zone, a seconda dell’entità del pericolo di contagio da coronavirus. Alla zona rossa appartengono solo alcuni comuni della Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini) e il solo Vo’ Euganeo per il Veneto. Circoscritte nella zona gialla le regioni di Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, nonché le province di Pesaro e Urbino e Savona. Il resto del territorio nazionale è stato incluso in una zona a parte, per la quale sono state disposte misure valide per tutto il Paese.

Ovviamente, i dettami più rigidi riguardano gli undici comuni ‘rossi’. Per i loro cittadini viene stabilito il divieto di allontanamento dal territorio comunale, così come il divieto di accesso nello stesso. Sospeso ogni evento, ogni manifestazione, e tutte le riunioni in luoghi pubblici e privati (culturali, ludiche, sportive o religiose). Chiuse le scuole di ogni ordine e grado, quelle di formazione superiore, comprese le università, nonché musei, luoghi di cultura e uffici pubblici. Per frequentare i servizi essenziali sarà necessario indossare la mascherina apposita.

Sospese anche le attività lavorative per le imprese, escluse quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità. I lavoratori residenti o domiciliati negli undici comuni dovranno sospendere le attività lavorative; la quarantena per loro è obbligatoria anche se negativi al tampone.

I provvedimenti per quanto riguarda la zona gialla, invece, riguardano le scuole, ma anche gli eventi sportivi. Tutti gli istituti di ogni ordine e grado vengono chiusi fino all’8 marzo. Sospese le attività scolastiche, così come le partite e le competizioni sportive. Unica condizione per la loro disputa: che vengano giocate a porte chiuse, ossia senza pubblico. Divieto di trasferta organizzata dei tifosi delle tre regioni per eventi che si svolgono in altre regioni.

Particolarmente singolare è l’applicazione del cosiddetto droplet: in tutti i luoghi pubblici (tutti i bar, ristoranti, pub, negozi, musei e chiese), deve essere garantito che le persone conservino tra loro la distanza di almeno un metro l'una dall'altra. Dunque, la loro attività è ‘condizionata’ dal fatto di evitare che vi siano assembramenti di persone.

In tutto il territorio nazionale, decisa apertura allo smart working, concretizzata nell’applicazione per la durata dello stato di emergenza, che venga applicato dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti. Inoltre, sospesi fino al 15 marzo viaggi d’istruzione, ma anche iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche.

 

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