Consenso cookie, la sentenza UE: non è espresso con una casella di spunta preselezionata

Consenso cookie, la sentenza UE: non è espresso con una casella di spunta preselezionata

La decisione dello scorso 1 ottobre stabilisce come l’autorizzazione non possa essere considerata esplicita attraverso questa modalità, che si tratti di dati personali o meno

Una decisione, come si suol dire, destinata a fare giurisprudenza, quella che l’Unione Europea ha preso nei confronti della validità del consenso ai cookie da parte degli utenti nei confronti delle aziende. L’archiviazione di informazioni o all’accesso a informazioni, attraverso cookie installati nell’apparecchiatura terminale dell’utente di un sito Internet, dovrà essere effettuata non prima di un consenso espresso in una modalità valida dal diretto interessato del trattamento.

La riflessione risiede proprio in quest’ultimo punto: la validità del consenso non potrà essere espressa solo con una casella di spunta preselezionata. A stabilirlo, la sentenza del 1° ottobre 2019 della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione).

La controversia analizzata è quella di un portale che ha organizzato un gioco che metteva in palio alcuni premi. Per partecipare, all’utente veniva chiesto di comunicare nome e indirizzo, spuntando alcune caselle preselezionate all’interno della pagina web. Tra queste, appunto, quella del consenso all’installazione dei cookie, sulla quale il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia della Germania) nutriva alcuni dubbi sulla validità di questi procedimenti.

Nella domanda di pronuncia pregiudiziale, si parlava della stessa nozione di consenso, regolamentata anche dalla direttiva 95/46 del 2001 e poi sostituita dal GDPR, che definisce questo elemento, in questo ambito, come “qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento”.

La sentenza, insomma, stabilisce che il consenso espresso mediante una casella di spunta preselezionata non sia un indice di un comportamento attivo da parte dell’utente, e che questo diventi condizione necessaria perché venga effettuato un trattamento dei dati, che essi siano personali o meno, utilizzando cookie. Ciò, in ossequio ai principi illustrati dal già citato GDPR, sul quale si basa ormai la disciplina sulla materia. Il fatto che un utente abbia attivato una casella non potrà dunque essere ritenuto sufficiente per giudicarlo un’espressione di consenso.

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