Tutela del lavoro e crisi d’impresa, in vigore il decreto legge n°101

Tutela del lavoro e crisi d’impresa, in vigore il decreto legge n°101

La figura del rider, che prima veniva pagato a cottimo, adesso avrà un compenso che si basa anche sulle ore di lavoro svolte. Particolare attenzione viene dedicata anche a finanziamenti degli ammortizzatori sociali dei lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa

 

Entra in vigore il decreto legge n°101 del 3 settembre 2019. Contenente “Misure urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali”, è stato già approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 agosto, ed è ora entrato in Gazzetta Ufficiale, al numero 207 del 4 settembre 2019.

Tra i temi principali introdotti dal decreto legge, alcune modifiche al Jobs Act, nonché l’introduzione di nuove misure in materia di piattaforme digitali, di premi Inail, di fondi per disabili, e per la riduzione del costo dell’energia nelle aree dove è prevista la chiusura delle centrali a carbone, quest’ultimo tema che potrebbe concretamente essere un obiettivo del ministro Costa.

Decreto Legge 101 in vigore, le novità principali introdotte

Particolare attenzione è riservata alla particolare categoria lavorativa del rider, ossia il fattorino che effettua delle consegne a domicilio con l’utilizzo di un motorino o di una bici. A questa figura vengono riservati alcuni particolari diritti, sia in tema di retribuzione che di sicurezza sul lavoro. Cosa cambia, per i rider, con questo decreto legge? La figura lavorativa non viene più inquadrata come lavoratore autonomo, retribuito a cottimo, ma come lavoratore parasubordinato, che non riceverà compenso per ciascuna consegna effettuata, bensì verrà pagato anche in base al numero di ore lavorate, a patto che accetti almeno una chiamata al giorno.

Inoltre, il decreto legge n°101 prevede per i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale a condizione che, nei loro confronti, risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o dell’inizio del periodo indennizzabile. Inoltre, viene raddoppiata la misura dell’indennità di degenza ospedaliera.

Una parte del decreto legge viene dedicata alle crisi d’impresa, che tra le altre cose prevede lo stanziamento di finanziamenti degli ammortizzatori sociali dei lavoratori occupati nelle aree di crisi industriali complesse in Sardegna ed in Sicilia e nella Provincia di Isernia.

 

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