Il Decreto Crescita semplifica l’accesso al Regime del Patent Box

Il Decreto Crescita semplifica l’accesso al Regime del Patent Box

Nell'attuale contesto socio-economico, lo sviluppo degli intangibles, riveste un ruolo centrale per l’accrescimento della competitività delle imprese moderne: per gli stessi operatori economici, tutto questo si traduce in un ulteriore possibilità di maggior conseguimento di ricavi. Nel contempo, però, il fenomeno della globalizzazione, misto all’impiego di politiche di pianificazione fiscale aggressiva, induce gli Stati ad introdurre misure volte ad evitare l’allocazione dei predetti ricavi al di fuori dei Paesi di produzione.

Tale fenomeno, ha senz’altro interessato anche l’Italia, che - nel corso degli ultimi cinque anni, con l’introduzione e lo sviluppo del “patent box regime” - ha a sua volta favorito la detassazione del reddito derivante dall’utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Le predette agevolazioni si applicano a qualsiasi titolare di reddito di impresa che effettui attività di ricerca e sviluppo, senza che rilevi nè il titolo giuridico sulla base del quale avviene l’utilizzo dell’IP agevolabile - titolare del bene o licenziatario - né tantomeno la forma giuridica adottata e le dimensioni dell’impresa. Possono, inoltre, esercitare l’opzione anche i soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, purché residenti in Paesi con i quali sono in vigore accordi per evitare la doppia imposizione e che garantiscano l’effettività dello scambio di informazioni.

 

Patent box

Più precisamente, il regime del Patent Box, introdotto con l’articolo 1 commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Bilancio 2015), trova concreta applicazione nel D.M 28 novembre 2017. La misura agevolativa consiste in una detassazione del 30% nel 2015, del 40% nel 2016 e del 50% dal 2017 per i redditi derivanti dall’utilizzo dei cc.dd. IP.

La percentuale di detassazione del reddito è determinabile mediante il rapporto tra a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39 e b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.

Con quella misura, in altri termini, il legislatore ha voluto incentivare: (i) la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere, (ii) il mantenimento dei beni immateriali nel nostro Paese, evitandone la ricollocazione all’estero, (iii) l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Nondimeno, prima delle modifiche apportate dall’art. 4 del “Decreto Crescita 2019” - alias Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, entrato in vigore lo scorso 1 maggio 2019 - l’accesso al beneficio in parola non era sempre automatico: infatti, in caso di utilizzo diretto di beni immateriali (dove per utilizzo diretto è da intendersi quello che fa l’autore dell’IP) era necessario l’attivazione di una procedura di interpello con l’Agenzia delle Entrate, ccdd ruling, al fine di giungere ad un accordo circa la determinazione di quota di reddito esente da tassazione.

L’obbligatorietà di un confronto con l’Agenzia delle Entrate per la stipula di accordi preventivi, si è tuttavia tradotto spesso in maggiori costi di compliance per i contribuenti e l’Amministrazione stessa, e quindi in deterrente dell’accesso al regime agevolativo. Inoltre, come evidenziato nella relazione illustrativa all’art. 4 dello stesso Decreto Crescita 2019, la presenza di un ruling obbligatorio cominciava a dilatare eccessivamente i tempi di effettivo accesso al regime: ne costituisce il fatto che le istanze presentate dai contribuenti negli anni 2015-2018, hanno trovato definizione nel 2019 e lo troveranno forse nel 2020 e 2021. In altri termini, l’effettiva fruizione dell’agevolazione avviene con uno sfasamento temporale di tre anni rispetto all’annualità di riferimento.

Ebbene, il sopra citato articolo 4 del Decreto Crescita consente ora la possibilità ai contribuenti di scegliere un diverso modus operandi per fruire del beneficio ai fini del Patent Box, determinando autonomamente la quota di reddito agevolabile (ed in particolare il valore del costo rilevante ai fini fiscali, posto al numeratore del citato rapporto). Infatti, per superare le criticità dovute alle lungaggini connesse alla procedura di ruling, il contribuente potrà determinare ed indicare direttamente in dichiarazione il reddito agevolabile.

Potranno fruire di tale possibilità non solo i contribuenti che non si siano ancora avvalsi dell’istituto, ma anche coloro che, pur avendo già optato per tale regime e non avendo ancora formalizzato alcun accordo, sono tuttora in fase di “negoziazione” con l’Agenzia. Tali contribuenti potranno, quindi, scegliere di applicare il regime Patent Box direttamente mediante indicazione del possesso di apposita documentazione idonea in dichiarazione dei redditi.

In caso di verifica, infatti, laddove il contribuente dimostri la corretta determinazione del reddito escluso da tassazione mediante apposita documentazione, non trova applicazione la sanzione per infedele dichiarazione (regime della “penalty protection”, già previsto in materia di prezzi di trasferimento).

Pertanto, ove si scelga la modalità di autoliquidazione del reddito agevolabile, lo stesso dovrà essere determinato per il periodo di imposta in cui si intende esercitare l’opzione e dovrà essere portato in diminuzione dell’imponibile in quote uguali per tre periodi d’imposta a partire da quello in corso.

È evidente, quindi, che l’opzione per fruire del Patent Box, alla luce delle semplificazioni apportate dal Decreto Crescita, si traduce in una scelta di mera convenienza per il contribuente che valuterà se attivare la procedura di ruling con l’Agenzia, consapevole delle lungaggini che ne comporta, ma anche della certezza che ne deriva nell’evitare contestazioni future, ovvero fruire del beneficio direttamente in dichiarazione, discutendone eventualmente con l’Agenzia in sede di verifica. Su tale scelta inciderà, inevitabilmente, la quota di reddito agevolabile e le dimensioni stesse dell’impresa.

Rimane il fatto che, a livello internazionale, la nuova scelta del legislatore tributario ed il conseguente sistema di de-burocratizzazione derivante dal Decreto Crescita 2019 si traduce in un indubbio vantaggio competitivo per le imprese italiane e per quelle estere operanti in Italia.

Dott. Maurizio Di Salvo
(Coordinatore Didattico e Docente: Master in Diritto Tributario)

 

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