Anatocismo bancario e commissione di massimo scoperto: stop se il conto corrente è ancora aperto

Addebiti illegittimi per anatocismo e commissione massimo scoperto si possono annullare anche se il conto corrente è ancora aperto.

 

Anche se il conto corrente è ancora aperto è possibile chiedere la restituzione delle somme indebitamente addebitate per la commissione di massimo scoperto e per anatocismo bancario. Questo è quanto stabilisce la Corte di Cassazione con un’ordinanza pubblicata il 30 novembre che interviene su una questione controversa nella giurisprudenza di merito e, cioè, se sia possibile ottenere il rimborso delle somme versate per l’applicazione dell’anatocismo bancario e per l’illegittima applicazione della commissione massimo scoperto.

 

Le correnti giurisprudenziali sul punto

Su questo aspetto si erano affermate diverse opzioni interpretative. Una tesi maggioritaria ritiene che non sia possibile chiedere la restituzione di quanto versato con l’azione di ripetizione di indebito fino a quando il conto corrente è aperto: in questo caso, quindi, per poter ottenere il rimborso delle maggiori somme versate a favore della banca per anatocismo bancario o per l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto occorre attendere la chiusura del conto corrente.

Fino a tale data, infatti, l’annotazione in conto di una posta di interessi, maggiore rispetto al dovuto per anatocismo bancario, o di commissione massimo scoperto illegittimamente addebitati dalla banca non costituiscono un pagamento del quale sia possibile ottenere in giudizio la restituzione. Solo una volta chiuso il conto corrente, con la definitiva cristallizzazione del saldo, la pretesa della banca – determinata comprendendo l’applicazione dell’anatocismo bancario e degli addebiti per la commissione massimo scoperto – potrà essere opposta e rideterminata senza gli addebiti illegittimi.

In definitiva, l’azione di ripetizione di indebito è inammissibile in costanza di rapporto: il correntista non può ottenere la restituzione delle somme illegittimamente versate alla banca.

La tesi minoritaria, invece, con diverse impostazioni ritiene ammissibile la richiesta di restituzione delle somme illegittimamente versate per anatocismo bancario o commissione massimo scoperto se contestualmente viene chiesta anche la risoluzione del contratto di conto corrente. In altro caso, l’azione di ripetizione di indebito è stata ritenuta ammissibile perché finalizzata ad ottenere, attraverso la declaratoria di illegittimità degli addebiti per anatocismo bancario e commissione massimo scoperto, lo storno delle annotazioni indebite in conto corrente ed il conseguente ricalcolo del saldo al momento della domanda.

 

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Anatocismo bancario e commissione massimo scoperto

Secondo l’ordinanza n. 28819, del 30 novembre 2017 della Corte di Cassazione, va confermata la sentenza della Corte d’Appello che, oltre a dichiarare illegittimi gli effetti e le pattuizioni in materia di anatocismo bancario e commissione massimo scoperto, stabilisca a favore del correntista e in costanza di rapporto la restituzione delle somme indebitamente addebitate per interessi e commissione di massimo scoperto.

Il fatto che il conto sia ancora aperto non incide sulla possibilità di ottenere la restituzione di quanto versato illegittimamente, ma solo sulla diversa decorrenza del termine di prescrizione per la proposizione dell’azione di ripetizione di indebito.

Sotto il profilo della prescrizione di questa azione, la Suprema Corte ribadisce il consolidato orientamento in base al quale la prescrizione decorre diversamente a seconda della tipologia delle rimesse delle quali si denunzia l’illegittimità.

In presenza di rimesse che hanno carattere restitutorio, vale a dire ad esempio quelle che sono volte a ricostituire la provvista di un conto affidato, la prescrizione decorre dalla singola operazione. Mentre per le operazioni che hanno carattere solutorio (tutti quei versamenti che sono destinati a risolversi in un pagamento verso la banca: ad esempio per rientrare entro i limiti del fido concesso o per riportare in attivo il saldo di un conto corrente non affidato) la prescrizione decorre dalla chiusura del conto corrente.

Ma vi è di più. Sotto il profilo dell’onere probatorio non è il correntista che agisce per la restituzione delle somme illegittimamente versate per anatocismo bancario o commissione di massimo scoperto a dover provare la qualità delle rimesse effettuate (restitutorie o ripristinatorie). Incombe invece sulla banca, che eccepisca l’intervenuta prescrizione del diritto, l’onere di provare la tipologia della rimessa, dovendosi ritenere questa un elemento costitutivo dell’eccezione svolta.

 

 

 



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