Decreto dignità: cosa cambia per i contratti a termine

Se, nel caso di un contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto.

 

L’importo da versare al lavoratore è pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore. Restano fermi i limiti di durata massima previsti dal decreto Dignità, con le sue specifiche deroghe ed esclusioni. Il decreto Dignità è entrato in vigore lo scorso 14 luglio, mentre le modifiche allo stesso introdotte con la conversione in legge sono in vigore dal 12 agosto 2018.

Bisogna inoltre tener presente che la legge ha espressamente previsto un periodo transitorio, fino al 31 ottobre 2018, al termine del quale le nuove regole saranno applicabili anche alle proroghe e ai rinnovi dei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto dignità.

Cambiano intanto la durata massima e il numero dei rinnovi possibili, e torna la causale. Il contratto a termine senza causale può durare al massimo 12 mesi, successivamente per rinnovarlo apponendo una nuova scadenza è necessario che esista e sia dimostrabile una delle motivazioni espressamente indicata dal legislatore.

 

Reintroduzione delle causali

Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) ha decretato la fine della causalità dei rapporti di lavoro a termine, prevedendo che al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.

Il contratto può avere una durata massima pari a 24 mesi, anche a seguito di proroghe e rinnovi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  1. Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
  2. Esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  3. Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.

 

Spazio alla contrattazione collettiva

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi.

Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato data della stipulazione.

 

Rinnovo del contratto

La differenza fra proroghe e rinnovi contrattuali consiste nel fatto che si ha la proroga di un contratto nel caso in cui, prima della scadenza del termine, lo stesso venga prorogato ad altra data. Si ha, invece, rinnovo quando l'iniziale contratto a termine raggiunga la scadenza originariamente prevista (o successivamente prorogata) e le parti vogliano procedere alla sottoscrizione di un ulteriore contratto.

Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, mentre i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate esigenze.

Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi in e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco dei 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Il contratto può essere rinnovato solo a fronte di esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero di sostituzione di altri lavoratori oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

I contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle citate esigenze.

 

Prosecuzione del rapporto dopo la scadenza

Fermi i limiti di durata massima dei rapporti a tempo determinato, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

 

Requisiti di forma

Il termine deve risultare da atto scritto, a pena di inefficacia. Il datore di lavoro deve consegnare al dipendente una copia del contratto entro 5 giorni dall’inizio della prestazione. Stesso discorso per la causale, che va specificata nel contratto. Nel caso di una proroga che resta all’interno dei 12 mesi è possibile stipulare il contratto a termine senza causale.

 

 



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