I Voucher e la Nuova Disciplina del Lavoro Occasionale

I voucher e la nuova disciplina del lavoro occasionale

Con l’art. 54-bis, inserito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, è stata introdotta una nuova disciplina sul lavoro occasionale.

 

Anche se la sistematica della nuova legge è assai complessa, sembra potersi distinguere fra “prestazioni occasionali” e “contratto per prestazioni occasionali”. Le prime sono destinate alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa, e vengono formalizzate attraverso il “libretto di famiglia”; le seconde destinate ad utilizzatori professionali.

Prima di specificare meglio le distinzioni occorre ricordare che il nostro ordinamento conosce, come è ben noto, il lavoro subordinato, il lavoro para-subordinato ed il lavoro autonomo. Ad oggi le prestazioni “occasionali” continuano a coprire l’area del lavoro autonomo, qualora il reddito annuo derivante da tali attività non sia superiore a 5.000 Euro, alla stregua della tipizzazione che ne fa la disciplina previdenziale, che, nelle condizioni date, ne impone l’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.

 

Entro quale area tipologica si collocano le “prestazioni occasionali”?

È presumibile che debba trattarsi di lavoro autonomo, essendo le relative attività di lavoro limitate come segue (nel corso di un anno civile):

  1. Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  2. Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  3. Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro (art. 54-bis, comma 1).

Diversa valutazione deve invece probabilmente operarsi avendo riguardo al “contratto per prestazioni occasionali”.

 

Il Lavoratore Occasionale

Il lavoratore occasionale ha diritto all’assicurazione INPS e INAIL (gestione separata), al riposo giornaliero ed alle pause e riposi settimanali. I compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Per alcune fasce di lavoratori particolarmente disagiate (pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani infraventicinquenni, disoccupati, etc.) i compensi sono computati in misura pari al 75% del loro importo (quindi la soglia di reddito si può elevare).

Il meccanismo di funzionamento prevede l’iscrizione di lavoratori ed utilizzatori (anche tramite intermediari autorizzati) ad una piattaforma informatica gestita dall’INPS. Gli utilizzatori non professionali possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS o presso gli uffici postali il «Libretto Famiglia», per il pagamento delle prestazioni occasionali nell’ambito di piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; di insegnamento privato supplementare. Nel Libretto Famiglia vi sono i titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora.

È sempre attraverso la piattaforma informatica che si gestiscono le singole prestazioni, con la comunicazione (entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione), dei dati identificativi del prestatore, del compenso pattuito, del luogo di svolgimento e della durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto.

 

Il Contratto di Prestazione Occasionale

Un impiego professionale del lavoro occasionale presuppone l’instaurazione del «contratto di prestazione occasionale» che è definitivo come «il contratto mediante il quale un utilizzatore … acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità» (comma 13).

Del contratto in questione (di cui non è imposta alcuna formalizzazione) possono avvalersi solo i datori di lavoro (sia imprese che lavoratori autonomi o professionisti) che abbiano alle proprie dipendenze non più di cinque lavoratori. È invece vietato l’impiego del contratto nel settore agricolo (salvo che per i soggetti svantaggiati ricordati in precedenza), nel settore dell’edilizia e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Del contratto possono avvalersi anche le amministrazioni pubbliche, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali ed entro ambiti definiti (progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative).

Le modalità di attivazione dello schema sono analoghe a quelle già viste per l’impiego familiare. L’utilizzatore deve infatti versare, attraverso la piattaforma informatica INPS le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro (tranne che nel settore agricolo, nel cui ambito si fa riferimento all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). Ovviamente sono a carico dell’utilizzatore gli oneri previdenziali.

 

Per evitare abusi e favorire i controlli per così dire in tempo reale, l’utilizzatore professionale è tenuto a trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS o i servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, una dichiarazione contenente, oltre ai dati identificativi del lavoratore, altresì il luogo di svolgimento della prestazione, il suo oggetto, la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso pattuito. Il prestatore, a sua volta, riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione elettronica.

Nel caso di mancato svolgimento della prestazione è onere dell’utilizzatore comunicare, con le medesime tecniche, la revoca della dichiarazione trasmessa all’INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione.

 

Il compenso al prestatore è erogato dall’INPS (nei limiti delle somme versate dall’utilizzatore) entro il 15 del mese successivo alla prestazione e contestualmente è disposto l’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva.

Nell’intento di scongiurare un uso fraudolento del contratto per prestazioni occasionali la legge prevede, al 20° comma, un rilevante apparato sanzionatorio. In caso di superamento, da parte dell’utilizzatore, del limite di importo previsto per ciascun soggetto destinatario o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro si converte in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Tale conseguenza non si applica però alla pubblica amministrazione, in coerenza con il divieto di costituzione di rapporti di lavoro in assenza di una procedura selettiva. Sembra di poter aggiungere che tale conseguenza non debba applicarsi con riferimento agli utilizzatori non professionali.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio della prestazione nonché in caso di impiego delle prestazioni occasionali da parte di un utilizzatore cui sarebbe inibito (datori di lavoro con più di cinque dipendenti, settore agricolo, settore edile, nell’ambito di appalti, etc.) si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

 

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