Alma Laboris Business School - Corte di Cassazione: Part-Time, il Datore Non Può Vietare un Secondo Lavoro

Corte di Cassazione: Part-Time, il Datore Non Può Vietare un Secondo Lavoro

Datore Non Può Vietare un Secondo Lavoro

Svolgere un secondo lavoro, oltre a quello part-time, non può essere considerato dal datore di lavoro come comportamento illecito o biasimevole, in particolare se il reddito da lavoro dipendente non sia sufficiente a garantire un sostentamento dignitoso.

 

In ipotesi di lavoro part-time, il datore di lavoro non può vietare tout-court al lavoratore di svolgere un’altra attività, compatibile con l’orario di lavoro. L’incompatibilità deve essere concretamente verificata; tale controllo può essere effettuato anche in sede giudiziale. È quanto chiarito dalla Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 25/05/2017 n. 13196/17.

 

La Vicenda in Esame

Nella vicenda processuale in esame, gli “ermellini” hanno accolto il ricorso del dipendente part-time di un patronato, licenziato per giusta causa per aver un secondo lavoro. 

Il giudice di appello aveva confermato la validità del recesso del datore di lavoro, ritenendo che l’attività lavorativa, svolta dal dipendente part-time era incompatibile, secondo le clausole del regolamento contrattuale e in violazione dell'art. 10 del Regolamento organico del personale, che stabiliva l'incompatibilità della qualità di dipendente con qualunque altro impiego sia pubblico che privato, nonché con ogni altra occupazione o attività che non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e con il decoro dell'ente.

Irrilevante, secondo la Corte distrettuale, era la circostanza che la seconda attività era prestata fuori dall’orario di lavoro e compatibilmente con lo stesso.

La Corte di Cassazione Ribalta la Sentenza

In sede di legittimità, i giudici del Supremo Collegio, ribaltano completamente la suddetta decisione in favore del ricorrente che, a fondamento dell’impugnazione proposta, evidenzia che il datore di lavoro non ha specificato in cosa consisteva l’incompatibilità tra i due lavori, atteso che al dipendente non era stata mossa l’accusa di sviamento della clientela, né di attività concorrenziale. 

L’ente patronato, infatti, nel proprio regolamento, si era limitato a prevedere una incompatibilità assoluta tra la qualità di dipendente e lo svolgimento di "qualunque altro impiego sia pubblico che privato".

Al riguardo, i giudici della sezione lavoro chiariscono che è nulla una previsione regolamentare che riconosce al datore di lavoro un potere incondizionato di incidere unilateralmente sul diritto del lavoratore in regime di part-time di svolgere un'altra attività lavorativa. Di conseguenza, l’unica interpretazione che rende legittima la previsione regolamentare è quella che esige, anche per l’esercizio di un’attività lavorativa al di fuori dell’orario di lavoro, al pari delle altre occupazioni o attività, una verifica di incompatibilità in concreto tra l’esercizio della diversa attività e l’osservanza dei doveri d’ufficio o la conciliabilità con il decoro dell’ente.

Inoltre, proseguono i giudici della Corte di Cassazione, ammettere che il datore di lavoro abbia una facoltà incondizionata di negare l'autorizzazione o di sanzionare in sede disciplinare il fatto in sé dell'esercizio di un'altra attività lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro sarebbe in contrasto con il principio del controllo giudiziale di tutti i poteri che il contratto di lavoro attribuisce al datore di lavoro, e proprio con riferimento ad aspetti incidenti sul diritto al lavoro. 

L'incompatibilità, dunque, deve essere verificata caso per caso, restando tale valutazione suscettibile di controllo, anche giudiziale, secondo i parametri di cui agli artt. 2106 e 2119 c.c.

Alla luce delle considerazioni surriferite, la Corte accoglie il ricorso del dipendente e cassa con rinvio per un nuovo esame la sentenza.

 

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