Nuove Direttive Ministeriali per la Pubblicità dei Farmaci di Automedicazione

Nuove Direttive Ministeriali per la Pubblicità dei Farmaci di Automedicazione

La pubblicità senza richiesta di autorizzazione viene ammessa esclusivamente sui siti web istituzionali di proprietà delle aziende. Disciplinato, inoltre, l'uso della pubblicità sui social network prevedendo specifiche regole a tutela del requisito di staticità del messaggio che rischia di essere compromesso dalla possibilità, per gli utenti, di manifestare le proprie opinioni.

 

Il Ministero della salute, lo scorso 6 marzo, ha aggiornato le Linee guida per l’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei farmaci di automedicazione. In particolare, il documento opera una distinzione tra siti web istituzionali (che l’azienda utilizza per promuovere la propria immagine senza alcun intento promozionale dei prodotti), siti aziendali di proprietà, siti di prodotto e, infine, siti non di proprietà.

 

Pubblicità dei Farmaci Tramite Sito Internet

Al riguardo, il Ministero chiarisce che esclusivamente sui siti web istituzionali può essere pubblicato, senza alcuna richiesta di autorizzazione, l’elenco dei SOP e OTC le cui denominazioni rimandino (con link attivabile) al foglio illustrativo ed eventualmente ad un’immagine della confezione. Negli altri casi, invece, l’impresa deve richiedere al Ministero l’autorizzazione per la comunicazione pubblicitaria, indicando l’indirizzo web del sito dove l’annuncio sarà inserito e circoscrivendo con chiarezza il messaggio pubblicitario e la portata dello stesso.

Particolare attenzione è però necessaria in caso di sezioni del sito destinate esclusivamente agli operatori sanitari. In questo caso le aziende devono prevedere aree riservate soltanto a medici, farmacisti o operatori sanitari, a cui si accede tramite password.

Le Linee guida disciplinano, inoltre, l’uso della pubblicità sui social network prevedendo specifiche regole a tutela del requisito di staticità del messaggio (garantito dalla legge attraverso l’autorizzazione ministeriale) che rischia di essere compromesso dalla possibilità, per gli utenti, di manifestare le proprie opinioni.

 

L’utilizzo dei Social Network per la Pubblicità Sanitaria

Il Ministero della Salute ha ritenuto necessario aggiornare le linee guida sulla pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione per definire i mezzi di diffusione ammessi alla luce delle nuove proposte offerte dalla tecnologia. L’utilizzo dei Social Network dilaga ormai in tutti i settori della quotidianità e sempre più aziende desiderano promuovere i propri prodotti tramite questi nuovi mezzi di comunicazione.

Tuttavia l’impiego dei Social Network per effettuare pubblicità sanitaria è in contrasto con il requisito di staticità dei messaggi pubblicitari, condizione che viene garantita tramite l’autorizzazione ministeriale. Il Ministero quindi non accetta la diffusione di pubblicità sanitaria tramite Social Network.

La principale motivazione alla base di tale divieto è l’impossibilità di visualizzare le altre informazioni, anche non di carattere pubblicitario, diffuse tramite i Social Network. L’unica eccezione è la diffusione di pubblicità tramite Facebook, ma solo nella colonna di destra (il cosiddetto muro) dove si potrà diffondere, previa autorizzazione, immagine, breve testo e link a siti web.

Gli altri Social Network, quali Twitter e Instagram, non sono invece in alcun modo ammessi. Ammessa la diffusione di pubblicità (immagini, video, audio), previa autorizzazione, tramite You Tube purché siano disattivate le funzionalità di interattività (mi piace, condividi, commenta).

 

Altri Canali di Diffusione

Per la pubblicità effettuata attraverso link/banner e altri frames è, inoltre, richiesto che l’azienda fornisca uno specifico avvertimento riportando la seguente dicitura: “State abbandonando il sito dell’Azienda… contenente materiale promozionale autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità sanitaria”.

Consentiti come mezzi di diffusione email e MMS purché sia preventivamente richiesto il consenso del consumatore che lo potrà revocare in qualunque momento chiedendo la cancellazione dei propri dati. Ammessi con le stesse modalità anche gli SMS purché nella capienza massima di un singolo messaggio (160 caratteri) siano riportati anche i contenuti minimi previsti dalla legge.

Vietato invece l’inserimento di numeri verdi nei messaggi promozionali in quanto tutte le informazioni per un uso corretto del medicinale sono già presenti nel foglio illustrativo o comunque possono essere richieste al medico o al farmacista. Prevista, in ultimo, la possibilità di estendere a un altro mezzo di diffusione l’autorizzazione già rilasciata per un messaggio pubblicitario purché i messaggi siano identici e vengano diffusi tramite la stessa modalità mediale.

 

 



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