Criteri di Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente per la progettazione e manutenzione degli edifici

Criteri di Qualità, Sicurezza, Energia e Ambiente per la progettazione e manutenzione degli edifici

Con l’entrata in vigore del decreto dell’11 gennaio 2017 e del nuovo codice degli appalti D.lgs. n.50/2016 viene ad essere sempre più evidenziata l’esigenza da parte delle stazioni appaltanti di redigere ed approvare progetti che rispondano a criteri di sicurezza e sostenibilità ambientale specialmente nell’individuazione dei criteri di aggiudicazione dell’offerta.

 

Sostenibilità energetica e ambientale nel nuovo codice appalti

Il combinato disposto dell’art. 34 contenente i “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” e dell’art. 95 comma 6, determina l’introduzione obbligatoria nei documenti progettuali e di gara dei criteri ambientali minimi e ne disciplina le relative modalità, anche a seconda delle differenti categorie di appalto.

L’art. 95 comma 6 del Nuovo Codice degli Appalti d.lgs. n.50/2016 recita: “I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto.

 

Qualità e sicurezza (ISO 9001, OHSAS 18001)

La qualità (ISO 9001) che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OHSAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

 

Qualità ecologica, emissioni, costo e consumi di energia (ISO 14001, ISO 50001)

Il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso.

Il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione.

La compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni.

 

Diviene pertanto fondamentale realizzare opere che consentano di valorizzare le caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici mediante l’utilizzo di soluzioni innovative che consentano un uso efficiente delle risorse ambientali e la riduzione dei consumi di energia sia nella realizzazione dell’opera che durante tutto il ciclo di vita dell’opera attraverso l’utilizzo di arredi e prodotti per l’edilizia ecosostenibili.

Tale concetto veniva introdotto già con il D.M. del 24 dicembre 2015 che aveva introdotto i “criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”.

A tal fine, i criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante, devono prevedere l’attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM, anche mediante attribuzione di maggior punteggio relativo all’offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minor impatto sulla salute e sull’ambiente.

Tale concetto viene rafforzato anche dalla recente approvazione del decreto dell’11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare denominato “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017.

 

Nel testo viene specificato che i criteri ambientali minimi vengono applicati a quanto di seguito:

  • Fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni;
  • Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
  • Forniture di prodotti tessili.

 

Pertanto diviene fondamentale per le stazioni appaltanti e per i progettisti l’applicazione di tecniche realizzative e prodotti che consentano la riduzione dei consumi di energia e delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni inquinanti e la mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici; Mentre per le aziende produttrici e le imprese edili diviene necessario il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in merito ai prodotti realizzati o utilizzati ed il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientali quali ISO 14001:2015.

 

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