Decreto Sicurezza Draghi, cosa cambia con il DL 146 del 2021

Sicurezza sul lavoro

Cosa cambia in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro con il DL 146/2021 (Sicurezza Draghi) convertito nella legge n.215 del 17 Dicembre 2021?

L’ambito della normativa italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, è in continuo aggiornamento. Dall’emanazione del Decreto legislativo 81/08 o meglio conosciuto come D.lgs. 81/08 si sono susseguite ogni anno circa diverse integrazioni. Sicurezza sul lavoro

A seguito dello sviluppo della pandemia in Italia, nell’ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha emanato un Decreto Legislativo n.146/2021 (Sicurezza Draghi) che a sua volta è stato recepito ed ha modificato parte del Testo Unico sulla Sicurezza modificando il D.lgs. 81/08.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione in legge con modificazioni del DL 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021.

Nello specifico le modifiche hanno interessato ben 14 articoli del D. Lgs. n. 81/2008 di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di incrementare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

Le modifiche che hanno interessato il testo unico sulla sicurezza sono ai seguenti articoli:

  • 7 – Comitati regionali di Coordinamento;
  • 8 – Sistema informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di Lavoro;
  • 13 – Vigilanza;
  • 14 – Disposizione per il contrasto del lavoro Irregolare e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • 18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente;
  • 19 – Obblighi del preposto;
  • 26– Obblighi connessi ai contratti di Appalto o d’opera o di somministrazione;
  • 37- Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
  • 51- Organismi Paritetici;
  • 52 – Sostegno alla piccola e media impresa ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza territoriale e alla pariteticità;
  • 55- Sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente;
  • 56 – Sanzioni per il Preposto;
  • 79 – Criteri per l’individuazione e l’uso;
  • 99 – Notifica Preliminare;
  • Allegato I – Fattispecie di violazione ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui art.14.

Soffermandoci sugli articoli 18, 19 emerge quanto segue:

  • Datore di Lavoro e Dirigenti, hanno l’obbligo non delegabile della nomina dei preposti per effettuare le attività di vigilanza;
  • devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.
  • Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Preposto che deve, inoltre:

  • “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.”
  • “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
  • riceve un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo.
  • Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

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Un articolo a cura dell’ing. Carmine Palermo,
Docente del Master in Sistemi di Gestione Integrati e del Master in Sistemi di Gestione Aziendale
di Alma Laboris Business School

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