Addizionale provinciale energia elettrica: come richiedere rimborso nel 2020

Addizionale provinciale energia elettrica

La Corte di Cassazione, nello scorso anno, ha dichiarato l’inapplicabilità delle norme sull’accisa, applicata in bolletta dal 2010 al 2011 e abrogata nel 2012.

 

Nuovi scenari per i consumatori si aprono sul fronte dell’elettricità. Nel 2019 è stata dichiarata l’inapplicabilità delle norme che riguardano la cosiddetta addizionale provinciale energia elettrica, un’accisa applicata in bolletta dai fornitori di elettricità dal 2010 al 2011, e successivamente abrogata nel 2012. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con alcune sentenze dello scorso anno, che indicano come le aziende e i privati che hanno corrisposto l’accisa, potranno richiederne il rimborso.

Addizionale provinciale energia elettrica: cosa dice la Cassazione

L’abolizione della addizionale provinciale sull’energia elettrica deriva da un’azione della Comunità Europea. Nel 2011, infatti, l’UE ha ravvisato che tra la norma europea riguardante l’applicabilità di questa accisa e quella italiana contenente gli stessi elementi, vi fosse una sostanziale incompatibilità.

Per la precisione, sono la direttiva 2008/118 della CE e le varie norme istitutive sulle addizionali, variabili da 9,3 a 11,4 euro per ogni mWh, che veniva pagata da titolari di utenze elettriche non domestiche sui consumi fino a 200mila kWh mensili. L’abolizione di questa accisa è arrivata nello stesso anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

L’addizionale provinciale energia elettrica ha più o meno smesso di essere un argomento di discussione, fino al 2019, quando con la sentenza n° 27099 del 23 ottobre, ad opera della Corte di Cassazione, è stata stabilita l’illegittimità delle accise provinciali, applicate sul prelievo di energia elettrica fino al 31 dicembre 2011, data dell’abrogazione. A questa si affianca la sentenza n° 29980 del 19 novembre 2019.

Una delle disposizioni della sentenza è quella che apre ai consumatori e alle imprese sulla possibilità di richiedere un rimborso dell’addizionale versata. Questi esercitano il diritto di riottenere delle somme che sono state pagate in maniera indebita.

Nel dettaglio, l’unico soggetto obbligato al pagamento delle accise e delle addizionali è il fornitore. Quest’ultimo è il primo soggetto passivo del rapporto tributario, tenuto verso il fisco per il pagamento dell’accisa ovvero della relativa addizionale. A sua volta può esercitare il cosiddetto diritto di rivalsa sul consumatore finale. Il diritto di rimborso, come detto, spetta solo al fornitore, che in alcuni casi può esercitare il diritto di rimborso nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

Rimborso addizionale provinciale energia elettrica: come richiederlo nel 2020

Dunque, le sentenze decretano la inapplicabilità delle norme istitutive dell’addizionale provinciale, la conferma del diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato e l’applicazione del termine di prescrizione.

Ma come si fa a compiere questa operazione? Innanzitutto, specifichiamo in via preliminare che ciò va ovviamente fatto prima che scadano i termini di prescrizione, che in questo caso sono decennali. Dato che stiamo parlando di imposte risalenti al 2010 o al 2011, è chiaro che, se le prime bollette sono state pagate quasi dieci anni fa, siamo vicini alla scadenza. È dunque urgente agire prima che arrivi la prescrizione.

La richiesta di rimborso dell'addizionale provinciale sull'accisa deve essere proposta con un’azione civile da intraprendere contro il fornitore, ricordando che le sentenze non fanno di per sé legge, ma che possono rientrare in una casistica che potrebbe aprire concrete opportunità di recuperare l’importo versato negli anni precedenti.

 

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